2 novembre 2018
Alcune note introduttive sull’imminente nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Il Governo Conte si appresta ad approvare il decreto legislativo, che darà attuazione alla legge delega del 19 ottobre 2017 n. 155, che ha dettato i principi e le linee guida del nuovo codice della crisi d’impresa. Il testo è passato all’esame dei Ministeri concertanti (Giustizia, Economia e Finanze, Lavoro) e dovrà essere emanato nella forma del Decreto entro il prossimo 14 novembre, data ultima indicata nella delega.
In poche parole l’obiettivo sarebbe quello di dare una seconda opportunità agli imprenditori che si trovano in difficoltà e di sostituire le procedure previste dalla cd. “legge fallimentare” del 1942, utili a disperdere e consumare le ultime risorse dell’impresa in crisi, con strumenti che abbiano al centro la tutela della continuità e della ricchezza espressa dalle aziende.
In questa direzione si muove la scelta, esclusivamente lessicale, di eliminare la parola “fallimento” dal nostro sistema, per allontanare dall’insolvenza la connotazione negativa di un giudizio sull’imprenditore e collocare tale concetto nel quadro di una evenienza fisiologica della vita dell’impresa.
Importante, e nella stessa direzione, la definizione della nozione di “crisi”, che si affianca a quella, tradizionale, di “insolvenza”, laddove la crisi è quella difficoltà economico-finanziaria, che rende probabile la futura insolvenza.
Di qui l’introduzione degli istituti di “allerta”, che hanno lo scopo far emergere rapidamente la situazione di crisi, per consentire l’avviamento delle procedure di composizione della crisi stessa.
Le procedure di allerta
A. gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, che hanno l’obbligo di verificare se l’organo amministrativo mantenga un adeguato assetto organizzativo dell’impresa e se sussiste l’equilibrio economico finanziario, dovendo segnalare immediatamente all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi. In caso di inerzia, è fatto obbligo agli organi di controllo informare l’OCRI ( Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa). Solo la tempestiva segnalazione comporta l’esonero dalle responsabilità in capo a tali soggetti.
B. i creditori pubblici qualificati (agenzia delle Entrate, Inps e agente della riscossione delle imposte), che debbono dare avviso all’imprenditore-debitore dell’esistenza di una esposizione debitoria rilevante, onde consentire l’estinzione del debito o la sua definizione rateale. In caso di inerzia del debitore , gli enti in parola dovranno farne segnalazione all’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi di Impresa).
Il procedimento di composizione assistita
È interessante sottolineare che il Collegio disporrà i ogni caso l’archiviazione del procedimento, quando accerti, per il tramite dell’organismo di controllo o per l’attestazione di un professionista indipendente, l’esistenza di crediti d’imposta o di altri crediti verso le pubbliche amministrazioni, per un importo tale, che, se portato in compensazione, determina il venire meno della crisi per il mancato superamento delle soglie che attribuiscono rilevanza alla esposizione debitoria.
Il procedimento è mirato alla ricerca di una soluzione concordata della crisi e, per favorire tale ricerca, l’imprenditore-debitore può chiedere al Tribunale (sezione specializzata in materia di imprese) l’assunzione di misure protettive , che evitino la dispersione del patrimonio, sulla spinta delle azioni promosse dai creditori.
La nuova normativa ha disposto che l’attivazione delle procedure di allerta e di composizione della crisi non costituisca causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con amministrazioni pubbliche, né rappresenti motivo di revoca degli affidamenti concessi, sancendo la inefficacia di tutti i patti contrari.
L’applicazione degli strumenti di allerta e di composizione è destinata ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, alle imprese agricole e alle imprese minori, escludendo le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione e le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
