LSMI19 Lawgistic: trasporti e logistica
21 maggio 2019
Trasporti e Logistica

Chi non lavora non mangia, verso l’efficienza nel mercato della logistica e del trasporto

Chi non lavora non mangia, verso l’efficienza nel mercato della logistica e del trasporto

Un mercato è efficiente quando tutti gli operatori percepiscono un giusto compenso, commisurato all’effettivo valore aggiunto che producono. Se questo non avviene, allora è il caso di liberarsi di coloro che non operano correttamente, ma non è sempre giuridicamente facile.

Nonostante il precetto di San Paolo (ribadito dalla Costituzione sovietica) sono ormai anni che parti della filiera logistica sembrano apparentemente lavorare senza una ragione economica adeguata: intermediari, operatori sottocosto, centrali di acquisto, compaiono e scompaiono sul mercato nel giro di pochi mesi. La loro presenza ha ridotto sensibilmente il valore aggiunto presente nel settore, impedendo i necessari investimenti e facendone uscire operatori anche qualificati, che già prima si sacrificavano sui costi del trasporto per guadagnare con la logistica. In tempi non sospetti, avevamo già detto che questa soluzione era “affrettata”: ora, che fare ?
Dal punto di vista giuridico, il contratto di logistica riveste lo schema del mandato – spedizione ma, come il contratto di trasporto, può contenere elementi dell’appalto e della somministrazione, specie se si tratta di rapporti duraturi nel tempo. Come farli cessare, quali responsabilità incorre il committente in caso di dissesto del proprio fornitore, quali cautele e quali rimedi adottare sono gli argomenti di questo intervento.
Il recesso e la risoluzione da un contratto di logistica e di trasporto
Il Codice civile, le cui disposizioni si applicano laddove le parti non abbiano concordato diversamente nei loro contratti, distingue due modalità di cessazione di un rapporto di durata avente ad oggetto prestazioni di logistica e/o di trasporto: il recesso e la risoluzione.
- si ha recesso quando una delle parti, con o senza il consenso dell’altra, decide di non andare più avanti nel rapporto in corso, commissionando ovvero eseguendo i servizi commissionati:
- nel caso invece in cui questo atteggiamento di abbandono sia imputabile, a ragione o meno, al comportamento dell’altra parte e questo venga denunciato, si è di fronte ad un’ipotesi di risoluzione.
In entrambi i casi, se non si è previsto nulla di preciso prima di iniziare il rapporto, occorre valutare i rischi ed i costi conseguenti alla sua cessazione, perché non è sempre detto che scegliere un nuovo fornitore non comporti anche l’onere di dover pagare qualche indennità a quello precedente.
Oggi, anche il rapporto coniugale non è più di tanto formalizzato
Va intanto sgomberato il campo dall’idea che, in assenza di un contratto scritto, le parti possano gestire come meglio credono un rapporto esclusivo oppure di lunga durata. Esiste infatti un principio generale secondo il quale contratti di logistica e di trasporto possono risultare anche dagli accordi orali succedutisi nel tempo, dallo scambio di semplici tariffari, oppure dal ripetuto conferimento di incarichi risultante da borderò o da documenti di trasporto. Pertanto, nell’incertezza sul quale potrà essere il contenuto di tali accordi, la cui dimostrazione potrebbe essere oggetto di un eventuale giudizio, è meglio regolarsi per iscritto.
Se il contratto, scritto od orale, non ha scadenza, ciascuna delle parti può recedere avvertendo l’altra con un congruo termine di preavviso: ciò può avvenire prima del momento previsto per l’esecuzione, in caso di contratto spot, ovvero tenendo conto della durata del rapporto e del capitale investito, negli altri casi. Diversamente, il caso di recesso ad nutum, occorrerà tener conto di eventuali richieste danni della controparte.
La risoluzione consegue generalmente ad un inadempimento, previsto dalla legge o dal contratto, che va comunque preventivamente contestato alla controparte, per evitare di incappare in una causa di risarcimento danni. Mentre il recesso riguarda solo il futuro del contratto a fa salvi gli adempimenti preesistenti che le parti si erano impegnati ad eseguire, la risoluzione può comportare che una parte rifiuti di eseguire anche quanto in precedenza dovuto, come un pagamento o la riconsegna della merce. Pertanto, prima di sciogliere un rapporto, è importante verificare prima i modi ed i tempi dell’operazione.
Insolvenza e responsabilità solidali
Occorre infine considerare come molte leggi speciali prevedano imperativamente procedure e responsabilità in capo alle parti contraenti in un rapporto di logistica e/o trasporto. Questo può avvenire nella tipica situazione di insolvenza di una di esse, ma anche nel caso in cui il fornitore non paghi correttamente i propri dipendenti o subvettori, ovvero anche le imposte, nel caso in cui il contratto non sia stato precedentemente (data certa) ed opportunamente formalizzato. In questi casi, recesso e risoluzione, se non correttamente gestiti, comportano per chi li attua importanti rischi gestionali, che vanno preventivamente gestiti (attraverso strumenti operativi e contrattuali) ovvero accompagnati da misure di salvaguardia che tutelino la continuità del business.
LS LEXJUS SINACTA - VIA LARGA 19, 20122 MILANO

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