LSMI19 Lawgistic: trasporti e logistica
18 dicembre 2018
Trasporti e Logistica

Colpa grave nella denuncia di furto o di smarrimento merce: attenzione agli autogoal

Colpa grave nella denuncia di furto o di smarrimento merce: attenzione agli autogoal

La giurisprudenza sul trasporto in Italia è particolarmente rigorosa e la denuncia alle Autorità della perdita della merce trasportata rischia di pregiudicare i diritti del vettore. Non sempre il broker assicurativo è in grado di consigliare per il giusto…

Se diamo una scorsa alle sentenze emesse dalle Corti nazionali in tema di risarcimento delle merci trasportate, sono spesso di condanna del vettore per colpa grave e conseguentemente, a risarcire la merce trasportata oltre ai massimali previsti dall’attuale art. 1696 del Codice Civile.

Il quadro normativo di riferimento

A questa norma, erede della più nota legge n. 450/85, redatta in regime di tariffe a forcella, l’art. 10 del Decr. Lgs. n. 286/2005 che disciplina l’autotrasporto ha introdotto due commi:
  • il primo dispone un massimale risarcitorio, a carico del vettore, pari ad 1€ per kg. di peso lordo della merce perduta od avariata (limite leggermente superiore per i trasporti internazionali in regime di CMR);
  • l’altro prevede che “Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.”

Questi principi, consolidatisi nel tempo, tendono a sottolineare che il vettore non è anche l’assicuratore delle merci trasportate, ma che la sua responsabilità di custodire le stesse (“ex recepto”) va valutata in modo particolarmente rigoroso.

La prassi

Così è che, quando capita un sinistro di questo genere, pochi sono i documenti che aiutano le parti, i rispettivi assicuratori ed eventualmente il Giudice a ricostruirlo: tra questi, assume quindi rilevanza la denuncia dell’evento dannoso, spesso presentata da persona non competente a rappresentare l’azienda, come l’autista, l’impiegato, etc., all’Autorità competente, ma poco disponibile ad approfondite indagini.
In genere, nella denuncia si mettono i dati del denunciante senza specificare il titolo o l’interesse od a rappresentare il vettore, sicuramente i particolari della merce andata perduta, valore compreso (“a fini assicurativi” si dice) raramente le circostanze che hanno causato il sinistro, quasi mai che cosa ha fatto il vettore per scongiurare il verificarsi dello stesso.
Ci si trova quindi dinnanzi alla dichiarazione di scienza di qualcuno, spesso autoaccusatoria del vettore, divenendone la fossa in cui seppellirlo per colpa grave: letta le denuncia ed in assenza di miglior “prova” il vettore e/o i suoi ausiliari vengono giudicati per non aver adottato le opportune cautele, per grave negligenza, per non saper bene neppure spiegare come è avvenuto il fatto, con il rischio che neppure la loro compagnia assicuratrice si degni di coprirli.

Suggerimenti per vettori ed operatori logistici

Prima di fare la denuncia, quindi, meglio crearsi un report interno, raccogliendo tutti i dati ed i documenti necessari ad illustrare tutti i dati e le attività svolte in relazione al sinistro ed alle responsabilità dei soggetti della catena logistica coinvolti nel servizio. Anche l’assicurazione va preventivamente interpellata, ma con la coscienza di chi sa che può non essere disponibile a rendere soddisfatto il proprio assicurato, risarcendo con sollecitudine e generosità il soggetto danneggiato.
LS LEXJUS SINACTA - VIA LARGA 19, 20122 MILANO

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