15 luglio 2021
Condominio – Cass. SS.UU. 14.4.2021 n. 9839 – opposizione a decreto ingiuntivo e azione di annullamento della delibera di approvazione di consuntivo e riparto
Con la loro sentenza n. 9839 del 14.4.2021 le Sezioni Unite hanno – risolvendo due contrasti giurisprudenziali – “messo un punto” in ordine ad alcune questioni, restando sostanzialmente nella “scia” di Cass. SS.UU. 7.3.2005 n. 4806, ma anche statuendo alcuni principi di diritto di portata innovativa.
I temi toccati dalla Corte sono stati diversi.
In questa sede si affronterà quello relativo all’atteggiamento processuale del debitore ingiunto in ordine all’annullabilità della delibera a fondamento del ricorso del Condominio
La pronuncia delle Sezioni Unite, scritta con grande chiarezza, è “ricca” di argomenti e spunti di estremo interesse, anche teoretico, per i giuristi.
Questa, tuttavia, non è la sede idonea a ospitare trattazioni astratte della materia, più adatte ai tecnici del mondo del diritto che a coloro i quali, nell’“universo condominio”, vivono e operano quotidianamente e che, per questo, hanno bisogno di indicazioni ed elementi più pratici e concreti.
Qui di seguito, pertanto, si darà più spazio e si attribuirà maggiore importanza agli aspetti pratici e alle ricadute operative delle interessantissime deduzioni tecnico-giuridiche delle Sezioni Unite.
I termini della questione
Come dianzi accennato, la Corte ha affrontato il tema all’atteggiamento processuale del debitore ingiunto in ordine all’annullabilità della delibera a fondamento del ricorso del Condominio.
In termini essenziali e molto pratici, la questione viene posta così: quando propone opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio e allega l’invalidità della delibera – evidentemente, di approvazione del consuntivo e del relativo riparto – posta a fondamento del ricorso del creditore, il condomino debitore può “limitarsi” a eccepire l’invalidità della delibera oppure è tenuto necessariamente a chiedere l’accertamento di detta invalidità? In termini processual-civilistici: l’invalidità della delibera può essere fatta valere in via di eccezione oppure deve essere fatta valere in via di azione?
Il principio di diritto
Detto questo, è opportuno prendere le mosse dal principio di diritto enunciato, al riguardo, dalla Corte:
"Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, l'eccezione con la quale l'opponente deduca l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento di tale deliberazione, è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d'ufficio dal giudice".
Il ragionamento della Corte
Schematicamente:
• l’art. 1137 cod. civ., nel prescrivere le modalità processuali per l’impugnazione delle delibere, assume un “pregnante significato”;
• questa disposizione “descrive il "modello legai-tipico" tramite il quale l'annullabilità della deliberazione assembleare può essere dedotta dinanzi al giudice”;
• questo modello “è quello dell"azione di impugnativa", da esercitare mediante la proposizione di apposita domanda giudiziale”;
• ne viene che “l'annullabilità della deliberazione assembleare può essere fatta valere in giudizio soltanto attraverso l'esercizio dell'azione di annullamento” e che questa azione “deve estrinsecarsi in una domanda”;
• questa domanda può essere formulata in via principale o – da parte dell’opponente a decreto ingiuntivo – in via riconvenzionale, ma deve sempre e comunque trattasi di una domanda;
• detto altrimenti: l’eccezione, sollevata allo scopo di “paralizzare” la pretesa creditoria della controparte, non può bastare e, quindi, non è ammissibile;
• a questa conclusione si giunge anche sulla base di questi rilievi:
la ratio del sistema di impugnazione delle delibere condominiali è rappresentata dalla “esigenza di assicurare certezza e stabilità ai rapporti condominiali”,
l’eventuale accoglimento dell’eccezione di annullabilità porterebbe alla “paralisi” dell’iniziativa del Condominio creditore, ma produrrebbe i suoi effetti unicamente nell’ambito del rapporto di credito / debito tra il Condominio e quel condomino,
al contrario – così la Corte – “la sentenza di annullamento della deliberazione dell'assemblea ha efficacia di giudicato, in ordine alla causa di invalidità accertata, nei confronti di tutti i condomini, anche nei confronti di quelli che non abbiano partecipato al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro (cfr. Cass., Sez. 2, n. 29878 del 18/11/2019, in motiv.; Cass., Sez. 6 - 2, n. 19608 del 18/09/2020, in motiv.)”,
ne viene che la proposizione della domanda, invece della formulazione dell’eccezione, avrebbe come conseguenza – ovviamente, sempre in ipotesi di accoglimento – che la delibera verrebbe “posta nel nulla” e perderebbe efficacia per tutti i condomini,
si eviterebbe così la paradossale situazione di condomini, per i quali una certa delibera è valida ed efficace e, quindi, vincolante ex art. 1137 cod. civ., e di altri condomini, per i quali la stessa delibera risulta, invece, annullata e, quindi, priva di efficacia.
Considerazione finale e di sintesi
Se si condivide – come fa chi scrive – l’osservazione della Corte, secondo cui il legislatore, nel concepire il sistema di impugnazione delle delibere assembleari, si è posto soprattutto l’obiettivo di “assicurare certezza e stabilità ai rapporti condominiali”, allora il ragionamento e le conclusioni delle Sezioni Unite non possono che trovare consenso.
E’, infatti, evidente che, tra due possibili soluzioni interpretative, si debba e sia giusto ritenere preferibile e privilegiare quella idonea a dare ai rapporti la stabilità dianzi citata.
Tra l’ipotesi di ritenere ammissibile anche l’eccezione – e, quindi, di “confinare” gli effetti dell’accertamento dell’annullabilità della delibera al singolo rapporto tra Condominio e condomino – e l’ipotesi di “imporre” la proposizione di espressa domanda di annullamento – e, quindi, l’adozione di una strada che porta a far sì che gli effetti del citato accertamento dell’annullabilità della delibera si producano contestualmente e siano uguali per tutti i condomini – deve senz’altro essere preferita la seconda via.
