LSMI19 Diritto condominiale
15 luglio 2021
Diritto condominiale

Condominio – Cass. SS.UU. 14.4.2021 n. 9839 – opposizione a decreto ingiuntivo e sindacato sulla validità della delibera di approvazione di consuntivo e riparto

Condominio – Cass. SS.UU. 14.4.2021 n. 9839 – opposizione a decreto ingiuntivo e sindacato sulla validità della delibera di approvazione di consuntivo e riparto

Con la loro sentenza n. 9839 del 14.4.2021 le Sezioni Unite hanno – risolvendo due contrasti giurisprudenziali – “messo un punto” in ordine ad alcune questioni, restando sostanzialmente nella “scia” di Cass. SS.UU. 7.3.2005 n. 4806, ma anche statuendo alcuni principi di diritto di portata innovativa.
I temi toccati dalla Corte sono stati diversi.
In questa sede si affronterà quello relativo al sindacato esperibile – in sede di opposizione a decreto ingiuntivo – sulla validità / invalidità della delibera posta a fondamento del ricorso del Condominio

Premessa
La pronuncia delle Sezioni Unite, scritta con grande chiarezza, è “ricca” di argomenti e spunti di estremo interesse, anche teoretico, per i giuristi.
Questa, tuttavia, non è la sede idonea a ospitare trattazioni astratte della materia, più adatte ai tecnici del mondo del diritto che a coloro i quali, nell’“universo condominio”, vivono e operano quotidianamente e che, per questo, hanno bisogno di indicazioni ed elementi più pratici e concreti.
Qui di seguito, pertanto, si darà più spazio e si attribuirà maggiore importanza agli aspetti pratici e alle ricadute operative delle interessantissime deduzioni tecnico-giuridiche delle Sezioni Unite.
I termini della questione
Come dianzi accennato, la Corte ha affrontato il tema del sindacato esperibile – in sede di opposizione a decreto ingiuntivo – sulla validità / invalidità della delibera che il Condominio ha posto a fondamento del suo ricorso.
Nella sostanza, la questione può essere riassunta così:
a) il Condominio, sulla base del rendiconto consuntivo e del piano di riparto approvati dall’assemblea, agisce ex artt. 63 disp. att. cod. civ. e 633 cod. proc. civ. e ottiene un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo a carico del condomino moroso;
b) quest’ultimo reagisce, proponendo opposizione a detto decreto ingiuntivo;
c) nel difendersi, il condomino opponente allega l’invalidità della delibera di approvazione di consuntivo e riparto, posta dal Condominio a base della sua iniziativa giudiziaria;
d) il giudice investito di tale giudizio ha il potere di sindacare tale validità / invalidità?
e) oppure detto giudice deve astenersi da tale sindacato sulla base del rilievo che la validità / invalidità può e deve essere oggetto unicamente del giudizio di impugnazione della delibera medesima?
La questione è tutt’altro che banale e niente affatto scontata.
Per convincersene, basta por mente al fatto che le Sezioni Unite sono arrivate alla loro pronuncia del 14.4.2021 per risolvere un contrasto interpretativo tra alcune sezioni della Suprema Corte.
Il principio di diritto
Detto questo, è opportuno prendere le mosse dal principio di diritto enunciato, al riguardo, dalla Corte:
"Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137 c.c., comma 2, nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione".
La chiarezza di tale enunciazione è tale che si potrebbe anche chiudere qui il discorso.
Giova, però, spendere qualche parola sull’interessante ragionamento seguito dalle Sezioni Unite per giungere a questa conclusione.
Il ragionamento della Corte
Schematicamente:
• il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione “il cui oggetto (…) si si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, ossia al merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione (Cass., Sez. Un., n. 7448 del 07/07/1993; Cass., Sez. 2, n. 9708 del 17/11/1994; Cass., Sez. 3, n. 3984 del 18/03/2003; Cass., Sez. L, n. 21432 del 17/10/2011)”;
• alla luce di questo “risulta arduo sostenere che il giudice dell'opposizione possa confermare il decreto ingiuntivo senza verificare la validità del titolo (nella specie, la Delib. assembleare) posto a fondamento dell'ingiunzione”;
• bisogna considerare anche ragioni di economia processuale: ritenere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non sia la sede per sindacare la validità della delibera di approvazione di consuntivo e riparto porterebbe alla “moltiplicazione dei giudizi”;
• con specifico riferimento alla nullità, le Sezioni Unite rilevano che sarebbe assurdo negare al potere del giudice dell’opposizione il potere di tale sindacato di validità: significherebbe “negare la stessa nozione di nullità; significa, al postutto, costringere il giudice a ritenere giuridicamente efficace ciò che tale non è”;
• per quanto attiene alla annullabilità della delibera, l’art. 1137 cod. civ., nel prevedere l’impugnabilità e l’annullabilità delle delibere contrarie alla legge o al regolamento di condominio “non prevede alcuna riserva dell'esercizio dell'azione di annullamento ad un apposito autonomo giudizio a ciò destinato, né fornisce alcuna indicazione che legittimi una tale conclusione”;
• come a dire che il legislatore non ha mai prescritto che la validità della delibera di approvazione di consuntivo e riparto possa e debba essere sindacata unicamente nel giudizio di impugnazione della delibera stessa;
• vale, pertanto, il principio generale: il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, in cui l’opponente, nella sua veste sostanziale di convenuto, può formulare domande riconvenzionali;
• tutto questo può essere “tradotto” nella materia che qui di sta trattando come segue: l’opponente può chiedere in via riconvenzionale l’accertamento dell’invalidità – e, quindi, l’annullamento – della delibera.
Considerazione finale e si sintesi
Chi scrive apprezza il ragionamento delle Sezioni Unite e ne condivide le conclusioni.
In effetti, non si ravvisa l’esistenza di valide e convincenti ragioni, che inducano a ritenere che il sindacato in ordine alla validità / invalidità della delibera, la quale approva il rendiconto consuntivo e il piano di riparto, debba essere confinata al giudizio con cui il condomino ha impugnato la delibera stessa.
Appare molto più in linea con i principi generali, ivi incluso quello – come si è visto, evocato anche dalle Sezioni Unite – di economia processuale, ritenere che questo sindacato possa avere – ricorrendone i presupposti, è ovvio – “diritto di cittadinanza” nell’ambito della causa di opposizione a decreto ingiuntivo.
LS LEXJUS SINACTA - VIA LARGA 19, 20122 MILANO

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