28 gennaio 2020
Condominio – il fondo patrimoniale non “protegge” dal condominio creditore
Non sembra fuori luogo dedicare qualche riflessione al fondo patrimoniale e alla sua relazione – verrebbe quasi da dire “interazione” – con la morosità condominiale. In buona sostanza, ci si chiede se la costituzione di un fondo patrimoniale ex art. 167 e ss. cod. civ. possa efficacemente “mettere al riparo” i beni costituiti (o “conferiti”) in quello stesso fondo rispetto alle possibili iniziative del condominio nei confronti dei condomini morosi
L’art. 167, primo comma, cod. civ. prevede: “Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia”.
In buona sostanza, il fondo patrimoniale è una forma di tutela rispetto alle pur legittime pretese dei creditori di uno o di entrambi i coniugi: i coniugi possono stabilire – e rendere noto, nonché opponibile, al mondo – che alcuni beni immobili di loro proprietà sono destinati “ .. a far fronte ai bisogni della famiglia” e sono, per ciò stesso, sottratti alla disponibilità dei creditori.
Schematicamente:
la regola generale è quella dell’art. 2740 cod. civ., ai sensi del quale chiunque risponde dei debiti che ha contratto “ .. con tutti i suoi beni presenti e futuri”;
l’art. 167 cod. civ. introduce una legittima deroga a questa regola generale, attribuendo ai coniugi la possibilità di “sfilare” uno o più beni da questa garanzia generica e generale, facendo sì che quegli stessi beni siano “aggredibili” unicamente per la soddisfazione di debiti contratti per far fronte a esigenze della famiglia.
La relazione tra il fondo patrimoniale e la morosità in condominio
Ci si è chiesti se questa “sottrazione” del bene (o dei beni) alla garanzia generale dovuta ai creditori possa verificarsi in ambito condominiale. Se sia possibile, cioè, far valere il fondo patrimoniale al fine di inibire al condominio di agire esecutivamente sui beni immobili di proprietà dei condomini.
La questione ha una evidente e innegabile ricaduta pratica:
di regola, il condominio confida sull’esistenza – inevitabile, perché altrimenti non si potrebbe neanche configurare lo status di condomino – di un bene immobile e sulla possibilità di agire su di esso per il recupero delle somme dovute al condominio
se venisse meno tale possibilità di agire esecutivamente, il rischio per il condominio di non riuscire a soddisfare i suoi crediti sarebbe evidentemente molto elevato e altrettanto concreto.
Il concetto di debiti contratti “ .. per far fronte ai bisogni della famiglia” e la connessa assoggettabilità dei beni del fondo a esecuzione forzata
Soccorre, al riguardo, l’insegnamento della giurisprudenza.
La Suprema Corte è intervenuta nel 2010 con la sentenza 4.6.2010 n. 13622, nella quale ha chiarito che i beni costituiti nel fondo assolvono, “in quanto correlati al soddisfacimento delle esigenze famigliari”, una funzione di garanzia.
La Corte ha, cioè, sottolineato che i beni costituiti nel fondo possono essere “aggrediti” dai creditori quando il rapporto credito / debito è collegato alla famiglia, alla sua vita e alle connesse esigente finanziarie.
La Corte è stata ancora più esplicita e puntuale con la sentenza 31.10.2014 n. 23163 dalla cui motivazione è agevole estrapolare alcuni passaggi molto significativi:
“ .. in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (Cass. n. 12998/06, tra le altre)”
“Il Collegio ritiene che tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia vadano compresi quelli riguardanti i beni costituiti in fondo patrimoniale, dal momento che questi stessi beni sono per definizione destinati a soddisfare i bisogni della famiglia (cfr., da ultimo, Cass. n. 13622/10, circa la funzione di garanzia assolta dai beni costituiti in fondo, in quanto correlati al soddisfacimento delle esigenze familiari)”
“I creditori delle spese sopportate dai coniugi per la conservazione e la manutenzione dei beni costituiti in fondo patrimoniale possono far valere la garanzia patrimoniale su tali ultimi beni e procedere alla loro espropriazione forzata per i debiti relativi”
Considerazioni finali e di sintesi
E’ ora possibile e anche agevole fare sintesi:
• il fondo patrimoniale può essere “aggredito” per i debiti legai ai bisogni della famiglia e nati per essi;
• i debiti verso il condominio sono intrinsecamente legati al bene immobile in condominio: nascono ex art. 1118 cod. civ. dal bene stesso e costituiscono obbligazioni propter rem, che sussistono in quanto legati alla proprietà immobiliare e non esisterebbero nemmeno senza di essa;
• ne viene che i beni costituiti nel fondo patrimoniale possono essere assoggettati a esecuzione forzata per il soddisfacimento dei crediti sorti da quegli stessi beni per le esigenze della famiglia;
• ne viene ulteriormente che il condominio può, per la morosità condominiale, “aggredire” i beni costituiti nel fondo patrimoniale.
Questo, del resto, ha una sua innegabile logica: le spese condominiali sono legate al – e nascono dal – mantenimento dei beni comuni e godimento dei servizi condominiali e questi beni e servizi non possono essere neanche concepiti se non a servizio dei condomini e delle loro famiglie e per la soddisfazione dei loro bisogni.
