LSMI19 Diritto condominiale
18 aprile 2019
Diritto condominiale

Condominio: l’assemblea può essere convocata via e-mail?

Condominio: l’assemblea può essere convocata via e-mail?

La riforma del diritto del condominio, risalente al 2012 / 2013, ha modificato – tra le altre – la disposizione contenuta nell’art. 66, terzo comma, disp. att. cod. civ., relativa agli strumenti che l’amministratore può e deve utilizzare per convocare l’assemblea.

Più precisamente, il legislatore – si veda infra – ha specificamente menzionato gli strumenti per l’invio ai condomini dell’avviso di convocazione.
Questa modifica ha fatto sorgere un dubbio: l’eventuale utilizzo di strumento doversi rispetto a quelli espressamente menzionati dell’art. 66, terzo comma, disp. att. cod. civ. impatta sulla validità dell’assemblea?
Il dato normativo
E’ senz’altro opportuno, per capire la questione e “inquadrare” la sua genesi, prendere le mosse dal dato normativo:
 l’art. 66, terzo comma, disp. att. cod. civ., come modificato dalla riforma del 2012 / 2013, recita: “L'avviso di convocazione (…) deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano ..”
 prima della riforma del 2012 / 2013, l’art. 66, terzo comma, disp. att. cod. civ. recitava: “L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza”.
Il testo è palesemente cambiato. Si tratta, quindi, di capire quale fosse l’intenzione del legislatore e se questa modifica debba avere conseguenze concrete nella vita quotidiana dei condominii.
L’interpretazione
La giurisprudenza di merito – in questo, “spalleggiata” dalla dottrina – ha subito assunto una posizione molto formale e rigorosa, facendo tacitamente ricorso al noto principio interpretativo ubi lex voluit dixit e, quindi, attribuendo alla modifica introdotta dal legislatore la valenza di una era e propria modifica sostanziale.
A tale riguardo, è significativa la sentenza del Tribunale di Genova 23.10.2014 (in Archivio delle locazioni 2015, 4, 435), la cui massima “suona” così: “In tema di avviso di convocazione dell'assemblea, se prima della riforma dell'istituto condominiale intervenuta con la l. n. 220 del 2012 vigeva il principio di libertà delle forme (per cui l'unico criterio concretamente applicabile doveva ritenersi quello che garantisse il raggiungimento dello scopo), ai sensi del nuovo disposto dell'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. l'amministratore del condominio deve utilizzare le forme scritte imposte dalla norma. Conseguentemente, in caso di comunicazione effettuata dall'amministratore mediante posta elettronica certificata, la stessa può ritenersi validamente effettuata ai sensi di legge solamente se entrambi gli utenti (mittente e destinatario) siano titolari di PEC”.
L’idea di fondo era – ed è – questa:
 modificando l’art. 66, terzo comma, disp. att. cod. civ., il legislatore ha inteso tipizzare le forme della comunicazione, limitandole alle quattro espressamente menzionate;
 ne viene che qualsiasi altra forma di comunicazione deve essere considerata contra legem e, per ciò stesso, inammissibile;
 questo ha “fatto giustizia” del criterio di fondo del raggiungimento dello scopo, alla luce del quale sono state sempre ammesse le modalità equivalenti e equipollenti.
L’interpretazione – segue
In epoca molto recente – siamo al 3.1.2019 – è intervenuta sullo specifico punto delle modalità di trasmissione dell’avviso di convocazione anche la Corte d’Appello di Brescia [sentenza n. 4/2019], la quale
a) in astratto, ha condiviso il pensiero generale del Tribunale di Genova;
b) in concreto, però, ha valorizzato la volontà e il comportamento delle parti.
Per quanto sub a), la Corte ha confermato che “è corretto ritenere che unico strumento equipollente alla raccomandata indicata dalla disposizione di legge è la comunicazione PEC, posto che solo con tale modalità perviene al notificante un messaggio di accettazione e consegna dell'avviso”.
Per quanto sub b), la Corte ha rilevato come fosse stato lo stesso condomino attore “ad aver richiesto la comunicazione avverso un mezzo "informale" quale la e.mail, non avendo egli indicato un indirizzo PEC bensì l'indirizzo, mail, .. ” e ne ha tratto la conclusione che “ .. l'invio della mail (…) ha rispettato le forme indicate dal condomino”.
Come si vede, due impostazioni teoriche – quasi due “filosofie” – diverse: la prima attribuisce grande valore al dato normativo e alla certezza che deriverebbe dalla sua applicazione rigorosa, mentre la seconda attribuisce maggiore importanza alla realtà sostanziale, destinata – questa è la logica di base – a prevalere sulla forma.
Riflessione finale
A sommesso avviso di chi scrive, la forma è senz’altro molto importante, ma non può e non deve prevalere sempre e comunque: se si dimostra che l’avviso di convocazione dell’assemblea, a prescindere dalla modalità di invio, è effettivamente giunto al suo destinatario, negare validità a tale convocazione e, quindi, alla delibera in seguito adottata appare come una palese “forzatura”.
Da qui, un’altra duplice considerazione:
• il condomino, il quale impugnasse la delibera, dovrebbe allegare di non aver mai ricevuto la convocazione, lasciando al Condominio l’onere di provare il contrario;
• dare atto dell’arrivo della convocazione con una modalità diversa rispetto a quelle previste dalla legge equivale comunque a riconoscere che l’avviso è arrivato e ha raggiunto il suo scopo.
LS LEXJUS SINACTA - VIA LARGA 19, 20122 MILANO

Desiderate maggiori informazioni su questo argomento?
Il nostro team di esperti è a Vostra disposizione.


Altri post sul tema "Diritto condominiale":

4 ottobre 2018

L’accesso dei condomini ai documenti del Condominio

Nel quotidiano svolgimento della professione ci si trova sempre più spesso ad affrontare il tema dell’accesso dei condomini ai documenti riconducibili al condominio. Capita, infatti, che condomini e amministratore si confrontino e si contrappongano sull’esistenza e la portata del diritto dei primi di visionare i documenti condominiali e acquisirne copia e dello speculare obbligo del secondo di consentire l’accesso e consegnare tale copia. In questo contributo si prova a fare il punto della situazione - normativa e giurisprudenziale - e a capire dove stia la “verità”.

leggi tutto
4 ottobre 2018

Condominio – i criteri di ripartizione delle spese non possono essere modificati a maggioranza in sede di transazione

Una recente sentenza della Corte di Cassazione – è la n. 27511 del 20.9.2022, per cui si ringrazia www.condominiowe.com del 4.10.2022 – ha affrontato una questione delicata: se è vero che il condomino e il condominio, i quali siano in contenzioso per la ripartizione di una spesa, possono raggiungere un accordo transattivo e se è vero che questo accordo può validamente essere – lato condominio – deliberato dall’assemblea a maggioranza, è altrettanto vero che questa non può essere la strada per modificare il criterio di ripartizione della spesa per il futuro.

leggi tutto
4 ottobre 2018

L’autoconsumo collettivo come strumento per risparmiare sull’energia

Recependo la normativa comunitaria, il D. Lgs. 8.11.2021 n. 199 ha disciplinato il fenomeno del c.d. autoconsumo collettivo di energia rinnovabile e cioè una forma di aggregazione, cui i condomini – ma non solo loro – possono ricorrere per produrre autonomamente l’energia destinata al loro fabbisogno. Gli artt. 30 e 32 di tale normativa dettano le regole fondamentali al cui rispetto gli – per usare le parole del legislatore – “autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” devono attenersi al fine di creare e mantenere in vita questa aggregazione.

leggi tutto
4 ottobre 2018

Condominio – forma e contenuto del rendiconto straordinario

La riforma del 2012 / 2013 ha introdotto l’art. 1130 bis cod. civ., rubricato “Rendiconto condominiale”, che disciplina compiutamente – benché con qualche ambiguità e qualche “zona grigia” su cui è dovuta intervenire l’interpretazione giurisprudenziale – il documento che l’amministratore deve redigere e sottoporre alla compagine condominiale al termine della gestione ordinaria annuale. Si vuole qui compiere una sintetica riflessione sulla portata di questa disciplina, con particolare e specifico riferimento alla sua applicabilità al rendiconto relativo a un intervento straordinario.

leggi tutto
4 ottobre 2018

Condominio – la legittimazione dell’amministratore a resistere in giudizio e a proporre appello

La sentenza n. 22958 della Suprema Corte, pubblicata in data 22.7.2022 ha puntualizzato alcuni concetti di base in ordine alla legittimazione passiva dell’amministratore e ai rapporti tra quest’ultimo e l’assemblea in ipotesi di impugnazione di delibere assembleari e altri giudizi

leggi tutto
4 ottobre 2018

Condominio – ancora sul tema dell'approvazione del rendiconto come strumento di tacita ratifica delle spese non autorizzate dall’assemblea

Una recente pronuncia del Tribunale di Ivrea offre lo spunto per tornare sul tema della ratifica – a opera della compagine condominiale attraverso l’approvazione del rendiconto – di una spesa non deliberata ex ante dall’assemblea e compiuta dall’amministratore al di fuori dell’ambito delle sue attribuzioni

leggi tutto
4 ottobre 2018

Condominio – la C.T.U. percipiente quale strumento per accertare i danni da infiltrazione

In epoca recente – il riferimento è alla sentenza n. 1875 del 3.5.2022 – la Corte d’Appello di Napoli si è pronunciata in tema di risarcimento del danno da infiltrazione, con specifico riferimento ai mezzi di prova di tale danno e della relativa responsabilità. Nel farlo, la Corte ha utilizzato – è il caso di dirlo: bene – l’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (cui “fa eco” la giurisprudenza di merito) in tema di Consulenza Tecnica d’Ufficio con funzione deducente e con funzione percipiente

leggi tutto
4 ottobre 2018

Condominio – la condizione di procedibilità dell’avvenuto esperimento della mediazione è soddisfatta quando la mediazione stessa è stata effettiva

In alcune materie – tra queste, il condominio e quindi il diritto condominiale – è necessario, prima di avviare la causa civile, esperire il tentativo di conciliazione. Se questo non ha luogo, allora l’azione risulta non procedibile. Si tratta di capire bene questo concetto e cioè di “mettere a fuoco” cosa debba intendersi con l’espressione “mediazione effettiva”. A questo proposito appare particolarmente interessante una recente pronuncia del Tribunale di Lanciano che ha “messo a fuoco” alcuni punti fermi

leggi tutto