18 aprile 2019
Condominio: l’assemblea può essere convocata via e-mail?
La riforma del diritto del condominio, risalente al 2012 / 2013, ha modificato – tra le altre – la disposizione contenuta nell’art. 66, terzo comma, disp. att. cod. civ., relativa agli strumenti che l’amministratore può e deve utilizzare per convocare l’assemblea.
Questa modifica ha fatto sorgere un dubbio: l’eventuale utilizzo di strumento doversi rispetto a quelli espressamente menzionati dell’art. 66, terzo comma, disp. att. cod. civ. impatta sulla validità dell’assemblea?
Il dato normativo
E’ senz’altro opportuno, per capire la questione e “inquadrare” la sua genesi, prendere le mosse dal dato normativo:
l’art. 66, terzo comma, disp. att. cod. civ., come modificato dalla riforma del 2012 / 2013, recita: “L'avviso di convocazione (…) deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano ..”
prima della riforma del 2012 / 2013, l’art. 66, terzo comma, disp. att. cod. civ. recitava: “L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza”.
Il testo è palesemente cambiato. Si tratta, quindi, di capire quale fosse l’intenzione del legislatore e se questa modifica debba avere conseguenze concrete nella vita quotidiana dei condominii.
L’interpretazione
La giurisprudenza di merito – in questo, “spalleggiata” dalla dottrina – ha subito assunto una posizione molto formale e rigorosa, facendo tacitamente ricorso al noto principio interpretativo ubi lex voluit dixit e, quindi, attribuendo alla modifica introdotta dal legislatore la valenza di una era e propria modifica sostanziale.
A tale riguardo, è significativa la sentenza del Tribunale di Genova 23.10.2014 (in Archivio delle locazioni 2015, 4, 435), la cui massima “suona” così: “In tema di avviso di convocazione dell'assemblea, se prima della riforma dell'istituto condominiale intervenuta con la l. n. 220 del 2012 vigeva il principio di libertà delle forme (per cui l'unico criterio concretamente applicabile doveva ritenersi quello che garantisse il raggiungimento dello scopo), ai sensi del nuovo disposto dell'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. l'amministratore del condominio deve utilizzare le forme scritte imposte dalla norma. Conseguentemente, in caso di comunicazione effettuata dall'amministratore mediante posta elettronica certificata, la stessa può ritenersi validamente effettuata ai sensi di legge solamente se entrambi gli utenti (mittente e destinatario) siano titolari di PEC”.
L’idea di fondo era – ed è – questa:
modificando l’art. 66, terzo comma, disp. att. cod. civ., il legislatore ha inteso tipizzare le forme della comunicazione, limitandole alle quattro espressamente menzionate;
ne viene che qualsiasi altra forma di comunicazione deve essere considerata contra legem e, per ciò stesso, inammissibile;
questo ha “fatto giustizia” del criterio di fondo del raggiungimento dello scopo, alla luce del quale sono state sempre ammesse le modalità equivalenti e equipollenti.
L’interpretazione – segue
In epoca molto recente – siamo al 3.1.2019 – è intervenuta sullo specifico punto delle modalità di trasmissione dell’avviso di convocazione anche la Corte d’Appello di Brescia [sentenza n. 4/2019], la quale
a) in astratto, ha condiviso il pensiero generale del Tribunale di Genova;
b) in concreto, però, ha valorizzato la volontà e il comportamento delle parti.
Per quanto sub a), la Corte ha confermato che “è corretto ritenere che unico strumento equipollente alla raccomandata indicata dalla disposizione di legge è la comunicazione PEC, posto che solo con tale modalità perviene al notificante un messaggio di accettazione e consegna dell'avviso”.
Per quanto sub b), la Corte ha rilevato come fosse stato lo stesso condomino attore “ad aver richiesto la comunicazione avverso un mezzo "informale" quale la e.mail, non avendo egli indicato un indirizzo PEC bensì l'indirizzo, mail, .. ” e ne ha tratto la conclusione che “ .. l'invio della mail (…) ha rispettato le forme indicate dal condomino”.
Come si vede, due impostazioni teoriche – quasi due “filosofie” – diverse: la prima attribuisce grande valore al dato normativo e alla certezza che deriverebbe dalla sua applicazione rigorosa, mentre la seconda attribuisce maggiore importanza alla realtà sostanziale, destinata – questa è la logica di base – a prevalere sulla forma.
Riflessione finale
A sommesso avviso di chi scrive, la forma è senz’altro molto importante, ma non può e non deve prevalere sempre e comunque: se si dimostra che l’avviso di convocazione dell’assemblea, a prescindere dalla modalità di invio, è effettivamente giunto al suo destinatario, negare validità a tale convocazione e, quindi, alla delibera in seguito adottata appare come una palese “forzatura”.
Da qui, un’altra duplice considerazione:
• il condomino, il quale impugnasse la delibera, dovrebbe allegare di non aver mai ricevuto la convocazione, lasciando al Condominio l’onere di provare il contrario;
• dare atto dell’arrivo della convocazione con una modalità diversa rispetto a quelle previste dalla legge equivale comunque a riconoscere che l’avviso è arrivato e ha raggiunto il suo scopo.
