25 febbraio 2020
Condominio – l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici vincolati [parte 2]
In questa seconda parte del contributo sul tema della eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici vincolati, l’attenzione si concentrerà in particolare sui concetti introdotti dall’art. 4, commi 4 e 5, L. 9.1.1989 n. 13 e cioè sui presupposti, i limiti e le condizioni del legittimo diniego a un intervento edilizio su un edificio vincolato.
Con specifico riferimento al “punto di equilibrio” tra la protezione delle persone disagiate e la tutela del patrimonio storico / artistico, l’analisi deve prendere l’avvio dall’art. 4, commi 4 e 5, L. 9.1.1989 n. 13.
Questo il mero dato normativo:
“L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato” [comma 4]
“Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato” [comma 5].
In buona sostanza, il legislatore del 1989 ha introdotto il principio generale secondo cui gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche sono possibili anche negli edifici assoggettati a vincolo, ha stabilito che la P.A. può negare la relativa autorizzazione solo nell’ipotesi di un “serio pregiudizio” al bene immobile tutelato e ha dettagliatamente “declinato” le ragioni e le modalità sia del diniego.
L’elaborazione giurisprudenziale di tale dato
Com’era ampiamente prevedibile – e anche auspicabile – la giurisprudenza ha “preso e fatto suo” il dato normativo, sforzandosi di “mettere a fuoco” i concreti precetti in esso contenuti.
E’ interessante, al riguardo, esaminare alcuni significativi arresti giurisprudenziali che hanno contribuito non poco a chiarire l’effettiva portata dei precetti normativi:
► con la sua sentenza n. 682 del 12.2.2014 il Consiglio di Stato
• ha chiarito che, in presenza di barriere architettoniche, i vincoli e i limiti “posti per finalità di tutela storico-culturale o paesistico-ambientale” non possono e non devono intendersi automaticamente derogati e superati, ma “permangono e devono essere rispettati” qualora l’intervento finalizzato all’eliminazione di quelle barriere recherebbe, all’immobile e all’interesse culturale che ha fatto sorgere il vincolo [interesse culturale che “si sostanzia nella salvaguardia dell’immobile vincolato”], il “serio pregiudizio” di cui parla la norma. Il che equivale a dire che, in presenza di questo pregiudizio, l’intervento edilizio / impiantistico non può essere assentito dalla P.A.,
• ha chiarito, altresì, che, quando si tratta di contrastare “una situazione di svantaggio delle persone con disabilità”, il livello del “serio pregiudizio”, idoneo a giustificare e addirittura a rendere obbligatorio il diniego dell’autorizzazione “rimane quello ordinario della mera non compatibilità dell’intervento sul bene”, atteso che “il rifermento all’accessibilità dei disabili non può essere utilizzato a pretesto per eludere e superare la soglia di ordinaria valutazione”,
• ha specificato che la P.A., per negare l’autorizzazione, “deve identificare il pregiudizio e la sua serietà, in concreto rapporto alle caratteristiche proprie del bene” eventualmente interessato dall’intervento,
• ha sottolineato che il “serio pregiudizio” ex art. 4, comma 4, L. 13/1989 “non va inteso come danneggiamento fisico dell’immobile, bensì come rischio di nocumento per il valore tutelato con il vincolo”
► con la sua sentenza n. 4824 del 18.10.2017 il Consiglio di Stato ha “fatto eco” alla norma, ribadendo che l'autorizzazione all’intervento per eliminare barriere architettoniche “può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato”
► con la sua sentenza n. 5845 del 28.12.2015 il Consiglio di Stato ha statuito che il diniego all’intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche “non può essere generico bensì supportato da precisi elementi ostativi ai sensi dell'art. 4, legge n. 13 del 1989”
► da ultimo, anche la pronuncia del Consiglio di Stato 14.1.2020 n. 355 ha “valorizzato” l’art. 4, commi 4 e 5, L. 13/1989, statuendo che tali disposizioni hanno – per usare le parole dello stesso Consiglio di Stato, che sul punto a sua volta richiama Cons. Stato 18.10.2017 n. 4824 – “ .. introdotto nel nostro ordinamento (…) un onere di motivazione particolarmente intenso, e ciò in quanto l'interesse alla protezione della persona svantaggiata può soccombere di fronte alla tutela del patrimonio artistico, a sua volta promanante dall'art. 9 Cost. soltanto in casi eccezionali”.
Considerazione finale
Tale ultimo “passaggio” è di particolare interesse in quanto conferma come l’evoluzione nell’interpretazione della legge abbia messo al centro di tutto la persona e le sue esigenze e abbia valorizzato, anche a scapito di altri pur importanti “beni” (come, appunto, il valore storico – artistico del patrimonio), la necessità di tutela di coloro che hanno disabilità e difficoltà motorie. A tale riguardo, particolarmente illuminante appare l’affermazione del concetto secondo cui “l'interesse alla protezione della persona svantaggiata può soccombere di fronte alla tutela del patrimonio artistico (…) soltanto in casi eccezionali”. Concetto che può anche essere – forse più efficacemente – espresso così:
a) le persone rivestono maggiore importanza rispetto a tutto il resto;
b) ne viene che, nel confronto – concepito per capire e decidere quale debba essere il bene prevalente e, quindi, in concreto oggetto di tutela – tra le difficoltà (psichiche, fisiche, motorie e non solo) e i disagi delle persone, da un lato, e il valore storico/artistico dei beni immobili, dall’altro, bisogna attribuire maggiore importanza ai primi;
c) quella sub b) è la regola generale;
d) è possibile derogare a tale regola generale se – e solo se – non sia davvero possibile eliminare le barriere architettoniche dell’edificio senza un significativo vulnus a ciò che il vincolo, posto sul bene, mira a tutelare,
e) detto altrimenti: la P.A. deve sempre autorizzare l’intervento volto a eliminare le barriere architettoniche, anche laddove progettato in un edificio assoggettato a vincolo, fatto salvo il caso che l’intervento stesso comprometta in maniera seria e significativa l’intrinseco valore storico / artistico dell’immobile.
