1 marzo 2021
Condominio – l’eventuale sussistenza di irregolarità meramente formali relative all’assemblea in prima convocazione non impatta sull’assemblea in seconda convocazione
Un recente pronuncia del Tribunale di Cosenza – si parla della sentenza 30.11.2020 n. 2131 – riprende, confermandolo, il più risalente insegnamento della Suprema Corte in merito alla possibilità di svolgere l’assemblea in seconda convocazione anche se non c’è il verbale relativo all’assemblea in prima convocazione andata “deserta”
Il discorso nasce da un dubbio.
Poiché l’art. 1136 cod. civ. parla apertamente dell’assemblea in prima convocazione – caratterizzata da quorum (costitutivo e deliberativo) più alti – e dell’assemblea in seconda convocazione – che cronologicamente segue la prima e che è caratterizzata da quorum (costitutivo e deliberativo) meno elevati e, quindi, più facili da raggiungere –, è ed è sempre stato lecito chiedersi quale sia la relazione tra le due. In particolare, come la prima assemblea debba essere “gestita” affinché la seconda possa avere regolare svolgimento.
Di fatto, ci si riduce ad individuare la corretta interpretazione del terzo comma del già citato art. 1136 cod. civ. [“Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima”] e a chiedersi da dove e come debba risultare la menzionata “mancanza di numero legale” della prima assemblea.
L’insegnamento giurisprudenziale
La Suprema Corte ha da tempo messo in chiaro una regola di carattere generale: “In tema di assemblea condominiale, la sua seconda convocazione è condizionata dall'inutile e negativo esperimento della prima, sia per completa assenza dei condomini, sia per insufficiente partecipazione degli stessi in relazione al numero ed al valore delle quote. La verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione, sulla base delle informazioni orali rese dall'amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi condomini, che o sono stati assenti alla prima convocazione, o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni”. Così Cass. 13.11.2009 n. 24132 e, del tutto conforme, la più risalente Cass. 24.4.1996 n. 3862, la quale, nella massima, aggiunge “Pertanto, una volta accertata la regolare convocazione dell'assemblea, l'omessa redazione del verbale che consacra la mancata riunione dell'assemblea in prima convocazione non impedisce che si tenga l'assemblea in seconda convocazione, né la rende invalida”.
La meno recente delle pronunce dianzi citate è espressamente ricordata anche dalla sentenza del Tribunale di Cosenza qui in commento, mentre Tribunale Salerno 16.9.2010 n. 2029 (in Redazione Giuffrè) le riprende alla lettera entrambe [“Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3862 del 24/04/1996, Cass. n. 24132 del 13/11/2009), in tema di assemblea condominiale, la sua seconda convocazione è condizionata dall'inutile e negativo esperimento della prima, sia per completa assenza dei condomini, sia per insufficiente partecipazione degli stessi in relazione al numero ed al valore delle quote. La verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione, sulla base delle informazioni orali rese dall'amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi condomini, che o sono stati assenti alla prima convocazione, o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni. Pertanto, una volta accertata la regolare convocazione dell'assemblea, l'omessa redazione del verbale che consacra la mancata riunione dell'assemblea in prima convocazione non impedisce che si tenga l'assemblea in seconda convocazione, né la rende invalida” (così la parte motiva)].
In buona sostanza, il ragionamento della Corte di Cassazione è questo:
a) ai sensi dell’art. 1136, terzo comma, cod. civ. la possibilità che l’assemblea di seconda convocazione si svolga validamente è condizionata a che l’assemblea di prima convocazione sia stata convocata e sia andata deserta (o quasi);
b) il verificarsi di tale condizione deve essere verificato;
c) questa verifica deve essere compiuta dai condomini e non richiede forme particolari;
d) quanto sub c) significa, in buona sostanza, che è sufficiente che, in occasione dell’assemblea di seconda convocazione, l’amministratore riferisca verbalmente – senza necessità di esibire alcun verbale – il mancato svolgimento dell’assemblea di prima convocazione.
La pronuncia del Tribunale di Cosenza
Questa sentenza è interessante non tanto per quanto statuisce nello specifico tema del rapporto – sul piano formale – tra l’assemblea in prima e l’assemblea in seconda convocazione. In effetti, il Tribunale di Cosenza non fa riprendere e ripetere quanto già “messo a fuoco” e statuito dalla Suprema Corte.
E’ interessante, piuttosto, per quanto afferma in merito alle “irregolarità meramente formali”, categoria al cui interno si collocano l’assenza, nel verbale dell’assemblea in seconda convocazione, della espressa dicitura “in seconda convocazione” e l’inesistenza del verbale dell’assemblea in prima convocazione.
Il Tribunale di Cosenza, infatti, statuisce apertis verbis che “La semplice irregolarità formale non inficia la validità dell’assemblea tenutasi in seconda convocazione”.
Secondo il giudice calabrese (il quale anche in questo è perfettamente in linea con la Suprema Corte), per “salvare” l’assemblea in seconda convocazione è sufficiente accertare – e lo si può fare senza particolari vincoli di forma – che “tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati” (così l’art. 1136, ultimo comma, cod. civ.).
Considerazione finale e di sintesi
Si ritiene che il visto insegnamento della giurisprudenza, Tribunale di Cosenza 30.11.2020 n. 2131 incluso, sia condivisibile.
A tacer dl fatto che la stessa esistenza delle due – prima e seconda convocazione – assemblee non ha più (se mai lo ha avuto) un senso, sarebbe estremamente farraginoso e a dir poco assurdo imporre la rigida osservanza di adempienti formali, collegando la mancata osservanza dei medesimi ad una sanzione di invalidità dell’assemblea.
Ha perfettamente logica che la compagine condominiale, con il supporto dell’amministratore, possa – in occasione dell’assemblea in seconda convocazione – legittimamente verificare il regolare non svolgimento dell’assemblea in prima convocazione, darne atto e procedere con i “lavori” assembleari e le delibere necessarie alla vita del condominio.
