LSMI19 Diritto condominiale
7 luglio 2022
Diritto condominiale

Condominio – la C.T.U. percipiente quale strumento per accertare i danni da infiltrazione

Condominio – la C.T.U. percipiente quale strumento per accertare i danni da infiltrazione

In epoca recente – il riferimento è alla sentenza n. 1875 del 3.5.2022 – la Corte d’Appello di Napoli si è pronunciata in tema di risarcimento del danno da infiltrazione, con specifico riferimento ai mezzi di prova di tale danno e della relativa responsabilità.
Nel farlo, la Corte ha utilizzato – è il caso di dirlo: bene – l’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (cui “fa eco” la giurisprudenza di merito) in tema di Consulenza Tecnica d’Ufficio con funzione deducente e con funzione percipiente

La sentenza della Corte d’Appello di Napoli 3.5.2022 n. 1875
La Corte d’Appello di Napoli, investita di una fattispecie in tema di danni da infiltrazione, ha espressamente statuito quanto segue: “In tema di risarcimento del danno, è ben possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione "percipiente" quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone: è quindi consentito al giudice fare ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario se, come nella specie, la parte, entro i termini di decadenza propri dell’istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche”.
In buona sostanza, il ragionamento della Corte – espresso in maniera più ampia e articolata – è stato questo:
a) l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi delle loro domande ed eccezioni incombe sulle parti;
b) queste ultime non possono superare il problema semplicemente chiedendo una C.T.U., che risulterebbe inevitabilmente esplorativa;
c) in linea generale, la C.T.U. non è un mezzo di prova, ma uno strumento che il giudice ha a disposizione per la valutazione degli elementi di prova forniti dalle parti;
d) tuttavia, laddove la parte abbia allegato dei fatti suscettibili di essere accertati unicamente con tecniche particolari e sulla base di specifiche conoscenze tecnico / scientifiche, allora è possibile che il giudice deleghi l’accertamento di quegli stessi fatti al soggetto in grado di ricorrere a tali tecniche e in possesso di tali conoscenze;
e) nel caso sub d) si parla di C.T.U. con funzione percipiente;
f) tale C.T.U. costituisce fonte diretta di prova.
L’insegnamento della Suprema Corte
Nel formulare questo ragionamento la Corte d’Appello di Napoli ha dimostrato di conoscere il consolidato insegnamento giurisprudenziale in subiecta materia e di saperne fare buon “uso”.
Sul punto giova ricordare alcuni arresti idonei a chiarire bene i concetti e gli istituti qui in esame:
 “In tema di consulenza tecnica di ufficio, se il giudice affida al consulente il semplice incarico di valutare fatti già accertati o dati preesistenti, la funzione del consulente è deducente e la sua attività non può produrre prova. Se, invece, al consulente è conferito l'incarico di accertare fatti non altrimenti accertabili che con l'impiego di tecniche particolari, il consulente è percipiente, e la consulenza costituisce fonte diretta di prova ed è utilizzabile al pari di ogni altra prova ritualmente acquisita al processo” [Cass. 22.6.2005 n. 13401];
 “In tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione "percipiente" quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone” [Cass. 3.7.2020 n. 13736];
 “Sebbene sia vietata l'attività meramente "esplorativa" del CTU, la quale non può essere ammessa per la ricerca della prove che le parti hanno l'onere di fornire o per ovviare alle carenze probatorie imputabili alle parti stesse, qualora il Giudice affidi al consulente tecnico non solo l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti, ma anche quello di accertare i fatti stessi, la consulenza è ammissibile e può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, sempre che la parte deduca i fatti che pone a fondamento del proprio diritto e che il Giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere direttamente all'accertamento” [Tribunale Torino 18.11.2020 n. 3991 in Redazione Giuffrè 2021];
 “Al C.T.U. può essere affidato non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento delsuo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” [Corte d’Appello Venezia 10.5.2019 n. 1920 in Redazione Giuffrè 2019].
E’, altresì, da notare che, nell’ipotesi di C.T.U. con funzione percipiente, il perito non incontra alcun limite nell’accertamento dei fatti [cfr. Cass. SS.UU. 4.11.1996 n. 9522].
Il danno da infiltrazione
Come già accennato, i principi di cui dianzi sono stati applicati dalla Corte d’Appello di Napoli a una fattispecie di risarcimento del danno da infiltrazione.
Si tratta, in effetti, di una fattispecie che ben si adatta all’applicazione concreta delle regole come sopra “dettate” dalla giurisprudenza: è, infatti, nozione di comune esperienza che, in presenza di un’infiltrazione d’acqua in un edificio e dei danni ad essa riconducibili, sia l’accertamento dei fatti sia la loro valutazione non può prescindere da indagini e da specifiche competenze di natura tecnica.
Chiunque non abbia gli strumenti per le prime e sia sprovvisto delle seconde può – e deve – limitarsi a constatare l’esistenza dell’infiltrazione e delle sue conseguenze e ricorrere a nozioni di comune esperienza (e altrettanto comune buon senso) come la circostanza che l’acqua, per forza di gravità, può solo scendere e mai salire. Non può andare oltre.
Per accertare le cause dell’infiltrazione e valutare le sue conseguenze – id est, per individuare la fonte e le ragioni dell’infiltrazione e stimare i danni da essa causati – si deve necessariamente ricorrere a un perito del settore.
Da qui la condivisibile deduzione che, in causa, questo ricorso all’esperto si sostanzia in una C.T.U., chiamato ad accertare i fatti che, comunque, le parti devono aver allegato.
LS LEXJUS SINACTA - VIA LARGA 19, 20122 MILANO

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