14 gennaio 2020
Condominio – le cause condominiali di competenza del Giudice di Pace
Non sempre, per capire chi ha ragione e chi ha torto, i condomini e i condominii devono rivolgersi al Tribunale: l’ordinamento prevede, infatti, espressamente la competenza di un altro Ufficio Giudiziario, che in qualche misura si affianca a quella del Tribunale. Si tratta del Giudice di Pace, cui l’art. 7 cod. proc. civ. riserva espressamente uno specifico ruolo da interpretare sul palcoscenico della vita del condominio.
Il ricorso all’Autorità Giudiziaria non coincide sempre e comunque – verebbe da dire automaticamente – con il ricorso al Tribunale. Esistono, infatti, altri Uffici Giudiziari a cui, a seconda dei casi, le persone possono rivolgersi.
Primo fra tutti – per restare in ambito civilistico e comunque, nel primo grado di giudizio – il Giudice di Pace.
Questo è vero anche in ambito condominiale; l’art. 7, terzo comma, n. 2) cod. proc. civ. prevede un’espressa riserva di competenza a favore del Giudice di Pace, competente, “qualunque ne sia il valore” – e cioè in via esclusiva e, per così dire, integrale – “per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case”
Questo prevede, si direbbe quasi a livello teorico e astratto, il codice.
Sul piano concreto, però, che cosa deve intendersi per “cause relative alla misura (…) dei servizi di condominio di case”? E che cosa deve intendersi per “cause relative (…) alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case”?
Detto altrimenti: in quali situazioni bisogna radicare la lite inderogabilmente davanti al Giudice di Pace?
L’insegnamento giurisprudenziale
Per dare risposta a questi interrogativi soccorre, ancora una volta, l’insegnamento della giurisprudenza, con particolare riferimento alla “lettura” che, dell’art. 7, terzo comma, n. 2) cod. proc. civ., dà la Corte di Cassazione.
Il riferimento è alla sentenza n. 3937 del 18.2.2008: “In tema di controversie tra condomini, devono intendersi per cause relative alle modalità d'uso di servizi condominiali quelle riguardanti limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione e, quindi, quelle relative al modo più conveniente e opportuno in cui tali facoltà debbono essere esercitate. Diversamente, per cause relative alla misura dei servizi condominiali debbono intendersi quelle concernenti una riduzione o limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini”.
Si può, quindi, dire schematicamente quanto segue:
• le “cause relative (…) alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case” sono quelle in cui si affrontano gli aspetti qualitativi e, quindi, si discute del “modo più conveniente e opportuno in cui tali facoltà [le facoltà dei condomini – n.d.r.] debbono essere esercitate”
• le “cause relative alla misura (..) dei servizi di condominio di case” sono quelle che hanno a oggetto i limiti di esercizio delle facoltà dei condomini e che, quindi, hanno ad oggetto la “riduzione o limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini”.
Un esempio concreto può forse aiutare a inquadrare meglio la questione e la distinzione:
• la pretesa dell’assemblea di limitare, riducendolo a soli tre giorni a settimana, il diritto di un condomino di utilizzare il cortile comune per parcheggiare darebbe origine, attinendo agli aspetti quantitativi dell’esercizio del diritto, a una causa sulla “misura (..) dei servizi di condominio di case”,
• la pretesa dell’assemblea di imporre ai condomini di parcheggiare solo con la parte anteriore dell’auto verso il centro del cortile darebbe origine, riguardando gli aspetti qualitativi dell’esercizio del diritto, a una causa sulla “modalità d'uso dei servizi di condominio”.
La competenza del Tribunale per l’“uso dei servizi di condominio di case”
Ovviamente, queste due ipotesi non esauriscono l’intero panorama delle possibili controversie sui “servizi di condominio di case”.
In particolare, ci sono non poche controversie nelle quali non si discute né dei limiti quantitativi delle facoltà dei condomini né del modo migliore per l’esercizio delle facoltà stesse, ma, più banalmente, della possibilità di negare alla radice la facoltà del condomino.
In queste ipotesi, sussiste – è ancora Cass. 18.2.2008 n. 3937 a insegnarlo – “la competenza ordinaria per valore”: non si contraddice, infatti, né circa il “quanto” né in merito al “come” i condomini esercitano le loro facoltà, ma si discute più direttamente e radicalmente in merito al “se” essi possano esercitarle.
Questo basta per “mettere fuori gioco” la riserva di competenza a favore del Giudice di Pace.
Sintesi
Per riassumere e concludere, si può schematicamente riepilogare in questi termini quanto già detto:
causa avente ad oggetto l’accertamento di specifiche – nel senso di maggiori / minori – modalità d’uso dei servizi condominiali: competenza esclusiva del Giudice di Pace.
Esempio: il Condominio agisce per limitare, riducendolo a soli tre giorni a settimana, il diritto di un condomino di utilizzare il cortile comune per parcheggiare;
causa avente ad oggetto l’accertamento di specifiche modalità – sotto il profilo di convenienza e opportunità – per l’utilizzo dei servizi condominiali: competenza esclusiva del Giudice di Pace.
Esempio: il Condominio agisce al fine di imporre ai condomini di parcheggiare in cortile sempre e solo con la parte anteriore dell’auto verso il centro del cortile stesso;
causa avente ad oggetto l’accertamento dell’insussistenza del diritto di un certo condomino a utilizzare: competenza del Tribunale.
Esempio: il Condominio agisce per ottenere l’accertamento dell’insussistenza del diritto di un condomino a usare il cortile comune per parcheggiare.
