LSMI19 Diritto condominiale
2 aprile 2019
Diritto condominiale

Condominio: non solo l’amministratore, ma anche i consiglieri, possono accedere al conto corrente condominiale

Condominio: non solo l’amministratore, ma anche i consiglieri, possono accedere al conto corrente condominiale

La novità legislativa
La riforma del condominio del 2012 / 2013 ha introdotto – tra le altre – l’importante novità della “tracciabilità” dei movimenti finanziari:
 l’art. 1129, settimo comma, cod. civ. prevede l’obbligo dell’amministratore di “far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio”
 l’art. 1129, dodicesimo comma, cod. civ. elenca, tra le gravi irregolarità idonee a provocare la revoca giudiziale dell’amministratore “la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma”.

Il tema della legittimazione all’accesso
E’ stato chiaro, sin dalla stesura del testo di legge, che un punto delicato ed essenziale fosse rappresentato dalla legittimazione all’accesso a tale conto. Ci si è da subito chiesti chi dovesse essere considerato legittimato a prendere visione – ovviamente non si parla di movimentazione, del tutto estranea al concetto di mero accesso per informativa – del conto corrente e, quindi, degli estratti conto e delle relative movimentazioni.
Può apparire paradossale, alla luce del fatto che l’incarico all’amministratore viene conferito su base fiduciaria, ma è fin troppo agevole riscontrare spesso un clima di dubbio (per non dire di sfiducia), tale da far sorgere nei condomini l’idea che sarebbe preferibile per questi ultimi avere accesso diretto al conto corrente.
Sul punto, però, il legislatore ha apertamente preso posizione, prescrivendo il diritto di ciascun condomino “chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”, ma specificando che questo diritto po' essere esercitato “per il tramite dell'amministratore”.
L’interpretazione tradizionale
La “lettura” tradizionale della citata disposizione è sempre stata questa: con le parole “per il tramite dell'amministratore” il legislatore ha inteso attribuire e circoscrivere all’amministratore condominiale i rapporti con l’istituto bancario e, quindi, l’accesso al conto.
Questo ovviamente non significa che i condomini non abbiano alcun potere di accesso:
• l’art. 1130 bis cod. civ. disciplina il rendiconto, stabilendo che esso “contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve” e che “Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”;
• la stessa norma attribuisce all’assemblea il potere, esercitabile “in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate”, di “nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio”;
• è, quindi, evidente che tale revisore non potrebbe compiere seriamente la verifica, di cui è incaricato, se non potesse prendere visione delle – si ricordi, obbligatorie – movimentazioni bancarie.
Il quadro, quindi, è sempre stato questo:
 di regola, solo l’amministratore può accedere al conto corrente bancario del condominio;
 la sola deroga a questa regola è rappresentata dallo scenario di revisione contabile, nel cui ambito il revisore incaricato dall’assemblea può prendere visione di tale estratto conto.
A voler essere precisi, si potrebbe osservare che il revisore ha “unicamente” il diritto di prendere visione dell’estratto conto e che questo – potendo il revisore acquisire le copie fornite dall’amministratore – non coincide necessariamente con il diritto di accedere al conto.
Una “lettura” diversa
Nel contesto generale, come sopra delineato, si sono inserite alcune decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario, il quale ha affermato – il passo è tratto da A.B.F. 16.9.2016 n. 7960 – che “la nuova disciplina non prescrive un obbligo, in capo al condomino, di esclusiva richiesta all'amministratore, unico legittimato a richiedere la documentazione, quanto, piuttosto, di preventiva richiesta all'amministratore stesso (così, dec. 8817/2015. Cfr., anche, dec. 691/2015)”.
Da quanto sopra è possibile “ritagliare” un ruolo e un potere in capo al consiglio di condominio [organo – giova ricordarlo – previsto dall’art. 1130 bis cod. civ. e dotato di “funzioni consultive e di controllo”]. E’, cioè, possibile ritenere che il consiglio possa – la cosa è pacifica – chiedere all'amministratore copia della documentazione periodica relativa al conto corrente condominiale e – ecco lo “spunto” di novità – che abbia il diritto, in ipotesi di mancato positivo riscontro da parte dell’amministratore, di rivolgersi direttamente alla banca per avere da quest’ultima l’estratto conto.
LS LEXJUS SINACTA - VIA LARGA 19, 20122 MILANO

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