LSMI19 Diritto condominiale
25 novembre 2021
Diritto condominiale

Condominio – per frequentare (assemblee, riunioni, feste, …) le sale condominiali non è necessario avere il Green Pass.

Condominio – per frequentare (assemblee, riunioni, feste, …) le sale condominiali non è necessario avere il Green Pass.

Un tema di grande attualità è costituito dalla questione del Green Pass e della sua necessità sì / no nell’ambito del condominio.
Più specificamente, molti amministratori si sono interrogati – e ancora lo fanno – sulla sussistenza o meno, in capo ai condomini che intervengono in assemblea /o, ancora, ai condomini che utilizzano spazi comuni per riunioni, feste et similia), dell’obbligo di avere ed esibire il Green Pass.
Fermo il fatto che la materia appare “fluida” e in continua evoluzione, l’analisi ragionata della normativa vigente – il riferimento è essenzialmente all’art. 3 D.L. 23.7.2021 n. 105 – consente di escludere tale sussistenza.

Il quadro generale e i termini della questione
E’ noto che l’art. 3 D.L. 105/2021 ha introdotto l’obbligo del Green Pass.
Il possesso di tale certificazione è indispensabile per tutta una serie di attività e per l’accesso – per citare solo due esempi, scegliendo probabilmente i più noti – nei ristoranti al chiuso e sui treni.
Per essere più precisi, si deve rilevare che tale disposizione di legge impone l’obbligo di avere il Green Pass per alcuni “servizi e attività”.
La domanda da porsi e a cui dare risposta è questa: il Green Pass è obbligatorio per intervenire alle assemblee di condominio o per partecipare a riunioni di varia natura (feste, pomeriggi ricreativi, circoli di lettura condominiali, ecc.) nelle sale comuni dei condominii?
La previsione normativa
I “servizi e attività” elencati nell’art. 3 D.L. 105/2021 sono questi:
a) “servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;
i) concorsi pubblici”;
La sua applicabilità al condominio
A sommesso avviso di chi scrive, né le sale comuni, che ospitino le assemblee, né le sale comuni, in cui si svolgano feste, riunioni et similia, rientrano nell’ambito di applicazione di questa normativa.
Non sembra, infatti, possibile individuare, nell’ambito della norma dianzi citata, una sola fattispecie astratta, di servizi e/o di attività, nella quale sia possibile sussumere la fattispecie concreta dell’assemblea condominiale o della festa/riunione in condominio.
Da questo discende che l’obbligo del Green Pass non sussiste per queste attività che si svolgano in questi spazi comuni.
A quanto sopra “fa eco” la posizione espressa dal Garante per la protezione dei dati personali nel suo parere del 9.6.2021, di cui vale la pena trascrivere uno specifico passaggio:
“Si ritiene pertanto che le certificazioni attestanti l’avvenuta vaccinazione o guarigione da Covid-19, o l’esito negativo di un test antigenico o molecolare non possano essere ritenute una condizione necessaria per consentire l’accesso a luoghi o servizi o per l’instaurazione o l’individuazione delle modalità di svolgimento di rapporti giuridici se non nei limiti in cui ciò è previsto da una norma di rango primario, nell’ambito dell’adozione delle misure di sanità pubblica necessarie per il contenimento del virus SARS-CoV-2”
Ai fini che qui interessano, il ragionamento del Garante può essere riproposto schematicamente come segue:
 solo una norma di rango primario e cioè una legge dello Stato, adottata “nell’ambito dell’adozione delle misure di sanità pubblica necessarie per il contenimento del virus SARS-CoV-2”, potrebbe legittimare che il possesso del Green Pass possa costituire condizione per accedere agli spazi comuni per l’esercizio dei diritti spettanti per legge al condomino in quanto tale [partecipazione all’assemblea, godimento dei beni comuni, …];
 l’art. 3 D.L. 105/2021 contiene l’elencazione di una serie di servizi e attività, per l’accesso ai quali la stessa disposizione – che è una legge dello Stato – pone come condizione il possesso del Green Pass;
 tale disposizione non prevede espressamente gli spazi comuni condominiali, né le assemblee o altre riunioni tra condomini;
 la disposizione in questione deve intendersi come una norma speciale, insuscettibile – in quanto tale – di applicazione analogica,
 questo significa, in buona sostanza, che non è possibile estendere l’applicazione di questa norma a fattispecie non espressamente previste, ma solo simili a queste ultime.
Da tutto questo si deve concludere – questa la posizione del Garante – che il possesso del Green Pass non può legittimamente essere ritenuto condizione necessaria per l’accesso a tali spazi e l’esercizio dei diritti di condomino.
LS LEXJUS SINACTA - VIA LARGA 19, 20122 MILANO

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