LSMI19 Lawgistic: trasporti e logistica
9 luglio 2019
Trasporti e Logistica

CORRUZIONE PRIVATA NELLA LOGISTICA E NEI TRASPORTI: ma quanto mi costi ?

CORRUZIONE PRIVATA NELLA LOGISTICA E NEI TRASPORTI: ma quanto mi costi ?

Dallo scorso mese di febbraio (legge 9.1.2019 n. 3) il reato di corruzione tra privati è configurabile anche senza la querela della persona offesa. I commerciali delle aziende di trasporto e di logistica devono fare quindi molta attenzione a trattare con i responsabili degli uffici acquisti, perché certe “gentilezze” rischiano di essere pagate care.

A parte i noti casi di corruzione (o concussione) nei rapporti con la pubblica amministrazione, l’Ordinamento nazionale, sulla scorta di ben precise disposizioni internazionali, persegue con la pena da uno a tre anni di reclusione i soggetti apicali di un’impresa privata che, anche per interposta persona “sollecitano o ricevono, per sé o altri, denaro od altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o degli obblighi di fedeltà” verso la propria azienda. Naturalmente, alla stessa pena sono assoggettati anche i soggetti che offrono queste utilità, anche se l’accordo corruttivo non venisse poi posto in essere (in tal caso, la pena è ridotta di un terzo: articoli 2635 e 2635 bis del Codice civile).
Gli aspetti sinceramente più “costosi” sono costituiti dalle sanzioni accessorie previste per queste tipologie di reato: si va dalla confisca dei proventi del reato, alla interdizione temporanea dagli uffici direttivi di un’impresa, alla condanna dell’Ente coinvolto ad una sanzione penale- amministrativa, alla sua interdizione dall’esercizio di un’attività, alla “sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni” funzionali alla commissione dell’illecito, al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure di ricevere finanziamenti, contributi o sussidi, infine a quello di pubblicizzare beni o servizi.
La fine dei rapporti umani ?
Di fronte a siffatto quadro repressivo, mi chiedo semi scherzosamente con che faccia si continui ad offrire un omaggio ai clienti (tipicamente, il calendario), anche quelli già acquisiti, ovvero accettiamo che ci offrano un pranzo coloro che ci devono parlare di una questione “delicata”. Rischiamo infatti di essere denunciati da chi, di passaggio, ha sentito (travisandoli) i nostri discorsi !
In effetti, spesso e volentieri vengo “cacciato fuori” dalle grandi imprese intorno a mezzogiorno….
Il fulcro del problema risiede nella sussistenza o meno di un accordo corruttivo (dare, offrire o richiedere denaro od altre utilità non dovuti) a fronte di un atto dispositivo, compiuto dal manager dell’impresa o dai suoi incaricati che costituisca però un chiaro “atto di infedeltà” nei confronti della medesima, più raramente, un atto estraneo al suo ufficio. Occorre pertanto verificare bene, prima di procedere con un contatto commerciale, quali sono i poteri del proprio interlocutore, quali sono i suoi obblighi verso la propria azienda di appartenenza (ad esempio, limitazioni a ricevere regali od altri omaggi) quale sarà l’interesse effettivo che ci rappresenterà durante il progettato incontro. Lo stesso andrebbe preceduto e/o seguito da adeguata corrispondenza (anche via mail) in cui si rappresenti il contenuto effettivo della propria offerta, l’interesse e l’utilità che potrebbe trarne l’azienda cui viene rivolta, la prassi aziendale da seguire per l’andamento della futura trattativa.
Si tratta solo di essere più rispettosi e formali
L’ordinamento giuridico quindi incide sui nostri rapporti sociali, scongiurando condotte potenzialmente offensive ed affidandole al controllo sociale, senza più che sia necessaria la “querela della persona offesa”. Si tratta pertanto di declinare la propria offerta badando ai contenuti, più che ai vantaggi che il proprio interlocutore potrebbe ricavarne dalla sua accettazione. Quest’ultimo, sarà sempre meno l’amico in grado di favorirgli l’ingresso presso il cliente, bensì il soggetto competente a valutarla, con la ragionevole condizione che lo stesso sarà fatto nei confronti delle offerte concorrenti.
Un ragionevole passo verso l’integrità che, prima o poi, tutti saranno costretti a svolgere, anche senza la necessità della (solita e postuma) riprovazione sociale.
LS LEXJUS SINACTA - VIA LARGA 19, 20122 MILANO

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