Con la Direttiva n. 65 (MIFID II) ed il Regolamento n. 600 (MIFIR), ormai risalenti al 2014, ma in corso di applicazione in tutti i paesi UE (e di fatto in Svizzera) si persegue un’armonizzazione, a livello continentale, delle regole sulla tutela del risparmio, sulle caratteristiche dei prodotti da offrire agli investitori e sul funzionamento dei relativi mercati, al fine di scongiurare le crisi di fiducia avvenute negli anni passati.
Tra disclosure finanziaria ed analisi del rischio sopportabile dall’investitore
L’anno scorso non è stato facile per gli investimenti finanziari: a parte qualche mercato o settore particolare, il rendimento dei principali strumenti di investimento retail non è stato positivo. E’ un buon momento per verificare la correttezza delle scelte effettuate e prendere le conseguenti decisioni.
Ma è veramente possibile farlo?
Anche se le nuove regole prevedono un miglioramento del livello di informativa da fornire al cliente, spesso alcuni rendiconti arriveranno tardi e, comunque, non sarà facile comprendere come interpretarli e quali soluzioni conseguentemente adottare. La tecnologia finanziaria (Fintech) potrà aiutarci in questo compito:
- attraverso sistemi di raccolta di informazioni che tengano conto non solo di denaro a valori mobiliari depositati dall’investitore presso un determinato intermediario, ma tutto l’insieme dei suoi assets e delle sue necessità di investimento;
- nella scelta di un prodotto complesso o anche di uno strumento finanziario appropriato;
- nella verifica periodica degli investimenti effettuati e dei relativi costi.
La scelta del prodotto – strumento finanziario
La novità principale del nuovo Regolamento MIFID è costituita da una maggiore profilatura del cliente, rispetto al prodotto che andrà a sottoscrivere. Le banche saranno più rigorose, ma gli strumenti Fintech si presentano concorrenziali, in termini di costi, rispetto a quelli offerti dagli intermediari tradizionali. Solo che gran parte dei prodotti offerti non sono negoziabili, nel senso che la preventiva profilatura del cliente e la classificazione del prodotto offerto vincolano la sottoscrizione del contratto di investimento secondo criteri di appropriatezza ed adeguatezza che sono generalmente indisponibili per le parti. Quindi, l’investitore, preventivamente “profilato” secondo determinati criteri, potrà accedere al “suo” mercato di prodotti finanziari, senza potersi discostare dalla “consulenza” predisposta dai sistemi gestionali dell’impresa proponente, secondo i criteri sopra indicati e le migliori tecniche di marketing finanziario. Un classico esempio di queste nuove procedure è costituito, a mio parere, dai c.d. certificati di investimento, che sono degli strumenti finanziari derivati, incorporanti almeno un’opzione su titoli azionari (spesso di una banca), mediamente garantiti dal soggetto emittente (spesso un’altra banca) a loro volta quotati su di un particolare mercato. Si tratta di strumenti standardizzati e complessi negli algoritmi che li regolano.
L’acquisto e le commissioni
A fronte del collocamento di questi nuovi prodotti, che combinano in un solo pacchetto molteplici strumenti finanziari, la funzione del consulente finanziario assume fondamentale importanza, anche se deve essere ripensata. Ci aspettiamo infatti che, a prescindere dalla fiducia generalmente concessa ad un esperto, sia in grado di condurci attraverso l’analisi e la valutazione della nostra posizione finanziaria ad un prodotto esattamente conforme alle nostre esigenze, il più possibilmente economico e scevro da conflitti di interesse. Si tratta di impresa ardua in un mercato che necessita ancora di educazione finanziaria
In tale ambito, maggiore trasparenza in sede di proposta di acquisto ed obbligo di rendicontazione annuale relativamente al prodotto sottoscritto, comprensiva di commissioni e spese, costituiscono apparentemente ulteriori barriere di accesso alla prestazione di consulenza finanziaria. Il Consulente, dopo aver lungamente e dettagliatamente spiegato l’operazione al cliente, rischia poi di vedersi frustrato, nella propria attività, dalla presenza di analoghi prodotti standardizzati sottoscrivibili on line. Tuttavia, una pianificazione finanziaria efficace deve combinare tutti questi elementi in modo da evitare scelte avventate. Ecco che allora, la Consulenza offerta dal professionista non può che acquisire un grado di indipendenza in più rispetto all’attuale, poiché per trattenerlo aa sé, bisogna passare dalla parte del cliente.
L’assistenza post vendita
Tornando al quesito iniziale, non so quanti di noi risparmiatori siano già stati contattati dai propri intermediari e/o consulenti finanziari di riferimento, in merito al rendiconti 2018 ovvero li abbiano comunque ricevuti. Tuttavia, se questo è l’anno di definitiva consacrazione della regolamentazione sopra citata, allora il colloquio tra il risparmiatore ed il proprio consulente finanziario dovrebbe essere poi continuo ed “ossessivo”. Quali strumenti fintech si possono utilizzare o richiedere per evitare contenziosi ?
Alcuni consigli legali
A fronte dello scenario sopra descritto, io penso che la figura del Consulente finanziario diverrà sempre più necessaria, non solo con riferimento agli investimento effettuati, ma anche per l’analisi e l’ottimizzazione dell’intero patrimonio del cliente e della propria famiglia. Penso anche che, a tale scopo, l’interlocutore professionale non possa soddisfacemente pagarsi con le sole commissioni scaturenti dalla vendita del prodotto offerto, ovvero con lo stipendio dell’intermediario finanziario dove lavora, ma occorra che la sua attività di consulenza ed il relativo corrispettivo, siano valorizzate a parte, con la conseguente assunzione delle relative responsabilità. Penso anche che soluzioni fintech possano aiutare a raggiungere tale scopo, preparando al meglio l’incontro personale che dovrà comunque avvenire su argomenti più ampi rispetto a quello del prodotto offerto in vendita.
21 marzo 2019
Finlaw
FINTECH E MIFID II: il consenso dell’investitore è sempre più vincolato
Il moltiplicarsi dei formulari e lo sviluppo degli strumenti fintech consentono alle parti di acquisire maggiori informazioni in merito agli accordi relativi al contratto di investimento nell’ambito di una consulenza finanziaria personalizzata: vediamo come investitori e consulenti finanziari possono utilizzare questi nuovi strumenti.
