22 luglio 2021
La decadenza – per decorso dei termini – del condomino dal diritto di impugnare la delibera assembleare deve essere eccepita dal Condominio
In epoca molto recente il Tribunale di Ivrea ha pronunciato una sentenza – è la n. 392 del 16.4.2021, pubblicata in condominioweb.it 29.4.2021 – con la quale ha “distillato” tre principi importanti. In questo, il giudice piemontese si è collocato sulla scia di consolidati orientamenti interpretativi della Suprema Corte.
Qui di affronterà il tema dell’atteggiamento processuale, che il Condominio dovrebbe assumere nei confronti del condomino, il quale impugnasse tardivamente una delibera.
Schematicamente:
• l’assemblea del Condominio X assume una delibera;
• il condomino Rossi è convinto che quella delibera sia viziata e, quindi, annullabile;
• il condomino Rossi decide, pertanto, di impugnare la delibera;
• l’atto introduttivo del procedimento di impugnazione, tuttavia, viene notificato successivamente al decorso del termine di trenta giorni – decorrente dalla data dell’assemblea, se il Sig. Rossi era presente in assemblea, o dal giorno in cui il verbale gli è arrivato, se il Sig. Rossi era assente – previsto per legge;
• a questo punto il Condominio ha – qui si prescinde dal merito della controversia – un’efficace “arma” processuale, costituita dall’intervenuta decadenza del Sig. Rossi dal diritto di impugnare;
• la domanda da porsi è: il Condominio deve eccepire in maniera formale questa intervenuta decadenza – e, se sì, come e quando – oppure può aspettarsi che la medesima venga rilevata d’ufficio dal giudice?
I dati normativi
Le disposizioni che “entrano in gioco” sono:
l’art. 1137, secondo comma, cod. civ., che testualmente prescrive “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”;
l’art. 2969 cod. civ., ai sensi del quale “La decadenza non può essere rilevata d’ufficio dal giudice”;
l’art. 167 cod. proc. civ. sul contenuto della comparsa di risposta di parte convenuta, il cui secondo comma recita: “A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio”;
l’art. 163, terzo comma, n. 7) cod. proc. civ., la cui ultima parte prevede che “la costituzione oltre i suddetti termini [il termine di costituzione tempestiva del convenuto di cui all’art. 166 cod. proc. civ. – n.d.r.] implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167”.
Il rilievo del Tribunale di Ivrea
Il Tribunale si è espresso, con grande chiarezza, in questi termini: “la decadenza del condomino dal diritto di impugnare un’assemblea di condominio per intervenuta scadenza del termine non può essere rilevata dal giudice d’ufficio ma deve formare oggetto di eccezione in senso stretto da parte del condominio convenuto trattandosi di una materia sottratta alla disponibilità delle parti, che dovrà essere formulata entro il limite della maturazione delle preclusioni processuali”.
Come si è accennato, il Tribunale piemontese è in linea con l’insegnamento della Suprema Corte. Quest’ultima, nella sentenza n. 15131 del 28.11.2001 (espressamente richiamata – insieme a Cass. 6.4.1995 n. 4009 – dal Tribunale), ha espressamente statuito “La decadenza dal diritto di impugnare la deliberazione dell'assemblea dei condomini dinanzi all'autorità giudiziaria, prevista dal comma 3 dell'art. 1137 c.c., trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità delle parti, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice”
Considerazione finale
Nella sostanza, la situazione di fatto e i principi di diritto “messi a fuoco” dal Tribunale di Ivrea possono essere schematicamente riassunti come segue:
di fronte a una delibera assembleare contraria alla legge o al regolamento di condominio, i condomini assenti, dissenzienti e astenuti possono reagire attraverso l’impugnazione della delibera stessa con l’azione di annullamento;
il condomino, il quale intenda agire così, deve farlo entro un certo lasso di tempo, individuato e stabilito dalla legge;
la formalizzazione dell’impugnazione dopo il decorso di quel lasso di tempo fa maturare, in capo al condomino, una decadenza dal diritto;
poiché questa è una decadenza in senso stretto, il giudice dell’impugnazione non può rilevarla d’ufficio;
poiché questa è una decadenza in senso stretto, il convenuto – e cioè il condominio chiamato a “difendere” la sua delibera – deve formularla in maniera espressa e “formale”;
nel rispetto delle regole processuali, il condominio convenuto deve sollevare l’eccezione nel suo primo scritto difensivo, che deve depositare nel fascicolo della causa almeno venti giorni prima della prima udienza.
