21 marzo 2020
La responsabilità civile ai tempi del coronavirus
Con la pandemia, ma in uno scenario economico già critico, si ripropongono questioni legali che mai avremmo voluto vedere. Alcune di esse sono state risolte con l’emissione di decreti governativi urgenti, altre sono oggetto di accordi tra le parti, altre sono lasciate in sospeso in attesa di tempi migliori per definirle.
La responsabilità civile è l’insieme delle conseguenze che incombono ad un soggetto per aver violato o non applicato le norme che regolano il suo comportamento. Quando si verificano accadimenti straordinari, l’applicazione delle disposizioni sulla responsabilità civile viene messa a dura prova.
Il provvedimento della Autorità competente, altrimenti detto factum principis costituisce la classica discriminante impossibilità oggettiva di eseguire una obbligazione: pertanto, laddove uno Stato ordinasse un determinato comportamento ai propri cittadini, ovvero a quelli che volessero accedere al suo territorio, evidentemente, ogni comportamento che violasse tale imposizione, anche se dovuto in base ad accordi precedentemente assunti tra le parti, diventerebbe impossibile da eseguirsi. Ad esempio, la partecipazione ad un incontro pubblico, ovvero il trasporto di merce oltre frontiera sarebbero impossibilitati, rispettivamente, da divieti di riunione o di transito, se effettivamente imposti dalla competenti Autorità. Secondo il nostro codice civile (art. 1256) si estingue solo la prestazione che diventa impossibile da eseguire e ciò libera il debitore da ogni responsabilità civile, anche se avesse già ricevuto il pagamento per eseguirla.
La questione si fa più torbida quando il provvedimento dell’Autorità non è diretto od immediato, ovvero quando la prestazione dovuta, se non proprio impossibile o non rinviabile, potrebbe essere eseguita con modalità diverse, eventualmente più onerose rispetto a quelle originariamente previste dalle parti: così è che si potrebbe confermare la partecipazione ed un convegno passando alla modalità on line, come pure si potrebbe procedere con il trasporto della merce oltre frontiera a condizione che essa fosse trasbordata su di un vettore autorizzato nello stato di transito. In queste ipotesi, l’esecuzione della prestazione potrebbe divenire eccessivamente onerosa per ciascuna delle parti e, in assenza di un accordo tra di esse, il contratto si risolverebbe e ciascuna delle parti è tenuta a restituire all’altra parte quanto eventualmente già ricevuto.
Laddove si verificassero le sopra accennate ipotesi ed il contratto precedentemente stipulato non le prevedesse, il consiglio è senz’altro quello di documentare per tempo, comunicandolo anche all’altra parte, le ragioni di impossibilità sopravvenuta e/o di eccessiva onerosità della prestazione che si dovrebbe svolgere o che è appena eseguita, al fine di stimolare un nuovo accordo sulla questione, ovvero di agevolare la decisione del Giudice, laddove ne nascesse poi un contenzioso. Va infatti considerato che il recente Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 precisa che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
Oltre che per inadempimento contrattuale, la responsabilità civile può sorgere anche quando un soggetto causasse ad un altro un danno, dolosamente ovvero solo colpevolmente violando determinate norme poste a suo carico: ecco che quindi, seguendo l’esempio di cui sopra, se il partecipante all’incontro pubblico accettasse di comparire online ma, recatosi nello studio di registrazione, venisse a stretto contatto con un soggetto infettato, allora è evidente l’ingiustizia del danno da lui subito, per il fatto che l’organizzatore dell’incontro non avrebbe comunque rispettato le cautele prescritte dall’Autorità. Parimenti, laddove l’autista del mezzo incaricato al trasporto internazionale venisse a contatto con un dipendente del caricatore infetto, potrebbe presumersi che, contratto a parte, un danno ingiusto sia stato provocato.
Da sempre, le questioni di responsabilità civile extracontrattuale si prevengono attraverso regolamentazioni e/o protocolli volti ad evitare che un determinato comportamento, anche inatteso, da parte del soggetto che poi sarà danneggiato, possa costituire fonte di responsabilità per il futuro danneggiante. Questo è stato il significato del “Protocollo sulla sicurezza dei luoghi di lavoro” recentemente stipulato tra sindacati ed imprese ai fini dell’applicazione dei recenti provvedimenti sanitari del Governo replicato poi, sul piano particolare, da Linee Guida adatte a determinati settori (ad esempio, del trasporto e della logistica). Naturalmente, l’applicazione di queste disposizioni al caso concreto deve essere efficace e non discriminatoria, per cui trovo per esempio lesivo il fatto che agli operatori del carico e del trasporto siano eventualmente destinati appositi servizi di sosta e di ristoro presso l’impresa committente (da condividere con gli altri passanti) ma non possano più liberamente accedere ed avere contatti con i dipendenti di quest’ultima: si tratta di atteggiamenti che rendono eccessivamente onerosa, se non impossibile, determinate attività legate all’esecuzione della prestazione commissionata, comportando rischi ingiustificati per il logistico e/o il vettore.
L’intervento di terzi garanti e/o assicuratori
Dinanzi al variegato scenario conseguente ai provvedimenti in vigore in questi giorni, è chiaro che molti contratti in corso necessitano di modifiche ed adattamenti, per non finire in contenzioso. Certamente, il momento concitato ed il rischio di rovinare rapporti messi alla prova da un evento certamente disruptive come un’epidemia pongono la necessità di mettere da parte le ingiustizie (torts) più evidenti, nella speranza che la solidarietà espressa ora possa poi tradursi in gratitudine nel futuro.
Tuttavia, perché aspettare?
In fondo, si tratterebbe solo di comunicare/puntualizzare, nell’ambito di un rapporto già alterato dallo stato dei tempi, eventuali non conformità emerse nel corso della sua esecuzione, al fine di raffinarlo e consolidarlo anche quando le eccezionalità del momento andassero a cessare. Come pure appare importante, dati i probabili esiti della crisi economico-finanziaria in atto, ottenere assicurazioni sulla capacità organizzativa di un fornitore e/o sulla affidabilità finanziaria di un committente.
Occorre infine considerare come alle ipotesi di responsabilità civile sopra accennate possa conseguire l’intervento di terzi garanti (ad es, l’INAIL, in caso di contaminazione sul lavoro) ovvero assicuratori, che richiederanno sicuramente uno straordinario di documentazione per trattare i nuovi temi relativi alla pandemia. E non è neppure detto che la stessa rientri tra i rischi da loro assicurati.
