In particolare ha rilevato come nel sistema delineato dalla riforma del 2003, se è vero che non sussiste più la possibilità di ricondurre automaticamente la responsabilità degli amministratori non esecutivi alla carica ricoperta, tale responsabilità ha come suo elemento costitutivo l’elemento della colpa.
La colpa può consistere o nell’inadeguata conoscenza del fatto pregiudizievole posto in essere dagli amministratori delegati o nel non essersi utilmente attivati per evitare l’evento.
Pertanto, la colpa dell'amministratore non esecutivo può consistere:
- sotto il primo aspetto (ignoranza del fatto altrui) nel non aver rilevato colposamente i segnali dell'altrui illecita gestione, pur percepibili con la diligenza della carica; infatti laddove l'imputazione per colpa richiede la mera conoscibilità dell'evento (mediante la conoscibilità dei predetti "sintomi" o "segnali di allarme");
- sotto il secondo aspetto (inerzia), la colpa consiste nel non essersi utilmente attivato al fine di evitare l'evento.
Dunque, l'amministratore non esecutivo non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso aziendale ed in ragione della mera "posizione di garanzia" ricoperta, ma solo in presenza di un difetto di diligenza. Affinché la “colpa” sussista è sufficiente la mera individuabilità del comportamento dannoso da parte dell’amministratore operativo, individuabilità che può scaturire da segnali inequivocabili, dunque percepibili con l'ordinaria diligenza da parte dell'amministratore non operativo; dal che nasce l'obbligo giuridico di intervenire per impedire il verificarsi dell'evento.
In buona sostanza, agli amministratori privi di deleghe è richiesto di non essere passivi destinatari delle informazioni rese sua sponte dall'organo delegato, ma di assumere l'iniziativa di richiedere informazioni, in particolare allorché sussistano quei "segnali di pericolo" o "sintomi di patologia", quali "indici rivelatori" o "campanelli di allarme" del fatto illecito posto in essere - o che sta per essere posto in essere - dagli organi delegati.