Diritto delle Imprese
11 dicembre 2018
Diritto delle Imprese

Le responsabilità dell’amministratore senza deleghe di società di capitali.

Le responsabilità dell’amministratore senza deleghe di società di capitali.

E’ diffusa la convinzione che la partecipazione ad un consiglio di amministrazione di una società di capitali, laddove non siano state conferite deleghe operative, non comporti responsabilità.
Si tratta di una convinzione errata.

La Corte di Cassazione con una recente sentenza (23 aprile 2018 n. 9973) ha esaminato il sistema generale delle responsabilità degli amministratori non esecutivi verso la società, focalizzandone gli elementi costitutivi.
In particolare ha rilevato come nel sistema delineato dalla riforma del 2003, se è vero che non sussiste più la possibilità di ricondurre automaticamente la responsabilità degli amministratori non esecutivi alla carica ricoperta, tale responsabilità ha come suo elemento costitutivo l’elemento della colpa.

La colpa può consistere o nell’inadeguata conoscenza del fatto pregiudizievole posto in essere dagli amministratori delegati o nel non essersi utilmente attivati per evitare l’evento.

Pertanto, la colpa dell'amministratore non esecutivo può consistere:
  • sotto il primo aspetto (ignoranza del fatto altrui) nel non aver rilevato colposamente i segnali dell'altrui illecita gestione, pur percepibili con la diligenza della carica; infatti laddove l'imputazione per colpa richiede la mera conoscibilità dell'evento (mediante la conoscibilità dei predetti "sintomi" o "segnali di allarme");
  • sotto il secondo aspetto (inerzia), la colpa consiste nel non essersi utilmente attivato al fine di evitare l'evento.

Dunque, l'amministratore non esecutivo non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso aziendale ed in ragione della mera "posizione di garanzia" ricoperta, ma solo in presenza di un difetto di diligenza. Affinché la “colpa” sussista è sufficiente la mera individuabilità del comportamento dannoso da parte dell’amministratore operativo, individuabilità che può scaturire da segnali inequivocabili, dunque percepibili con l'ordinaria diligenza da parte dell'amministratore non operativo; dal che nasce l'obbligo giuridico di intervenire per impedire il verificarsi dell'evento.

In buona sostanza, agli amministratori privi di deleghe è richiesto di non essere passivi destinatari delle informazioni rese sua sponte dall'organo delegato, ma di assumere l'iniziativa di richiedere informazioni, in particolare allorché sussistano quei "segnali di pericolo" o "sintomi di patologia", quali "indici rivelatori" o "campanelli di allarme" del fatto illecito posto in essere - o che sta per essere posto in essere - dagli organi delegati.
LS LEXJUS SINACTA - VIA LARGA 19, 20122 MILANO

Desiderate maggiori informazioni su questo argomento?
Il nostro team di esperti è a Vostra disposizione.


Altri post sul tema "Diritto delle Imprese":

4 ottobre 2018

Leggo il testo dell’imminente D.L. “crescita” che il Consiglio dei Ministri sta per emanare e mi colpisce (negativamente) la norma che modificherebbe la disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico.

L’attuale normativa, che si vorrebbe modificare, confermando l’agevolazione fiscale ai condomini pari ad un credito d’imposta che giunge sino all’85% del costo, aveva reso accessibile l’ecobonus ed il sisma bonus consentendo la cessione di tale credito all’impresa esecutrice dei lavori e la successiva ulteriore cessione da parte dell’impresa ad un soggetto terzo collegato comunque all’appalto.

leggi tutto
4 ottobre 2018

L’incarico di amministratore di società si presume oneroso

Segnalo la recente ordinanza della Cassazione (n. 24139 pubblicata il 3 ottobre 2018), che ribadisce un principio spesso ignorato nella pratica.

leggi tutto
4 ottobre 2018

La prova dell’intestazione fiduciaria della quota sociale

Il Tribunale di Milano con una recente sentenza pubblicata il 2 agosto 2018 ha esaminato il caso in cui due soggetti, dopo essersi accordati per creare una società di capitali, intestando ad uno di essi la partecipazione dell’altro, controvertano sull’esistenza del loro originario accordo (negato dal soggetto intestatario della partecipazione) e delle prove ammissibili circa l’esistenza dell’accordo stesso.

leggi tutto
4 ottobre 2018

Alcune note introduttive sull’imminente nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il Governo Conte si appresta ad approvare il decreto legislativo, che darà attuazione alla legge delega del 19 ottobre 2017 n. 155, che ha dettato i principi e le linee guida del nuovo codice della crisi d’impresa. Il testo è passato all’esame dei Ministeri concertanti (Giustizia, Economia e Finanze, Lavoro) e dovrà essere emanato nella forma del Decreto entro il prossimo 14 novembre, data ultima indicata nella delega.

leggi tutto