23 luglio 2019
Prescrizioni in materia di prescrizione: sarebbe meglio essere chiari
Nel mondo dei trasporti è molto facile perdere diritti prima ancora di iniziare ad esercitarli: un breve approfondimento sul tema della prescrizione e qualche consiglio su come individuare i relativi termini, per correttamente interromperli, ovvero eccepirne l’avvenuta decorrenza.
Mettiamo pure che ci sia un incidente della cui responsabilità venga coinvolto un vettore. Spesso, le parti chiedono chiarimenti alle rispettive compagnie di assicurazione, correndo talvolta il rischio di perdere di vista la conseguente pratica risarcitoria ed i relativi termini di prescrizione. Meglio prima predisporre uno scadenziario, in modo da sollecitare tempestivamente chi di dovere.
Se con il contratto di logistica intendiamo un appalto per l’organizzazione o la distribuzione delle merci della committente, allora il termine di prescrizione è quinquennale e decorre, in genere, dal momento in cui sono rilevati gli ammanchi o le avarie nelle merci in deposito. Siccome però la prestazione prevalente è spesso quella di trasporto, allora sarebbe meglio sapere che, anche se intervenisse un’assicurazione a gestire la relativa pratica risarcitoria, il soggetto danneggiato rischia di perdere il proprio diritto in un termine ancora più breve:
- di un anno, nei casi più frequenti, decorrente dalla data di rilevazione dei sinistro, ovvero, nel caso di trasporti internazionali regolati dalla lettera di vettura CMR, dalla consegna o nei successivi 30/60 gg. nei casi di total loss;
- di diciotto mesi, nel caso in cui il trasporto fosse destinato all’estero;
- di soli sei mesi, nel caso in cui il trasporto navale fosse avvenuto in acque interne.
Certamente vi sono delle ipotesi in cui la prescrizione potrebbe essere assoggettata a termini più lunghi (ad esempio, la Convenzione CMR, lo prevede addirittura in tre anni, laddove fossero provati il dolo o la colpa grave del vettore) ma, in generale, il mio consiglio è di scadenzarsi la pratica risarcitoria ogni sei mesi, per evitare di incorrere in pregiudiziali interpretative. Anche perché i diritti assicurativi si prescrivono in soli due anni dal suo primo esercizio…
Interrompere, sospendere, talvolta anche agire.
Salvo i casi in cui le parti non avessero esplicitamente concordato che, decorso un certo periodo di tempo senza che l’interessato non abbia compiuto un determinato atto a tutela dei suoi diritti, questi decade dall’esercizio degli stessi, la decorrenza dei termini di prescrizione (duration period) può essere interrotta a mezzo di una raccomandata A.R. (o di una PEC). Naturalmente, deve trattarsi di una comunicazione chiara ed inequivoca, proveniente dall’interessato ovvero da un soggetto delegato e contenente l’imputazione della responsabilità e l’indicazione, almeno per sommi capi, dei risarcimento richiesto. Casi particolari avvengono nel trasporto regolato a mezzo di CRM, in cui tale lettera ha solo significato sospensivo, e nel trasporto navale, in cui si ritiene che la prescrizione si interrompa solo con la notifica di un atto di citazione.
Lavorare sui contratti di logistica e di trasporto, per non perdere tempo
Certo che, se nel più breve periodo concesso, le parti interessate non riescono a gestire il sinistro in modo efficiente, allora è meglio prevenire tale eventualità nei relativi contratti, concordando dei criteri di calcolo semplici e forfettari, ovvero introducendo delle penali o delle ritenute, per dissuadere comportamenti dilatori da parte dei soggetti chiamati a risarcire i danni.
