6 aprile 2020
Qualche riflessione in merito alle morosità condominiale nell’epoca del Covid19
In questo periodo, con l’emergenza sanitaria e le tristemente note – e, comunque, facilmente intuibili – ricadute economiche su tutti gli italiani, si pone in maniera tutt’altro che secondaria il tema della morosità condominiale e del circolo vizioso, che questa crea di provocare.
Prendiamo le mosse da una articolata considerazione di fondo:
• la casa è un bene primario ed essenziale;
• la stragrande maggioranza degli italiani vive in condominio;
• i condominii devono comunque funzionare per rendere concreto il diritto alla casa, costituzionalmente previsto per gli italiani;
• questo “funzionamento” comprende l’erogazione dei servizi essenziali (quali l’acqua sanitaria e il riscaldamento);
• questi servizi essenziali vengono erogati da imprese esterne ai condominii, le quali devono ricevere, per quanto forniscono, la controprestazione in denaro;
• è, quindi, necessario che i condominii dispongano delle risorse necessarie;
• queste risorse non possono che provenire dai condomini.
Tutto questo porta alla banale, ma essenziale, considerazione, che i condomini devono poter disporre del denaro da versare nelle casse condominiali, necessario per far fronte alle esigenze finanziarie dei condominii stessi.
In sostanza, quindi, il tema da affrontare è quello del bilanciamento degli interessi e dei diritti: da un lato, i condomini si trovano costretti a rivedere il loro stile di vita e a intervenire, con tagli a volta anche molto significativi, sul loro stile di vita e, dall’altro, i condominii devono comunque ricevere da quegli stessi condomini le risorse necessarie al loro funzionamento.
La possibile “patologia”
E’ possibile, in questo periodo storico addirittura probabile, che i condomini, a causa delle situazione generale e dei suoi riflessi sulla situazione economica delle persone si trovino – si pensi a chi perde l’impiego, a chi viene ammesso alla cassa integrazione guadagni e così via – nell’impossibilità di far fronte, in tutto o in parte, all’obbligo di corrispondere gli oneri condominiali dovuto in base al rendiconto e/o al preventivo approvato dall’assemblea.
Non è una situazione “inedita”; anzi, è ben nota da sempre, al punto che già nel 1942 il legislatore l’ha prevista e ha introdotto nell’ordinamento gli “strumenti” di reazione che il condominio può usare. Si pensi all’art. 63 disp. att. cod. civ., il cui primo comma prevede la possibilità che l’amministratore, anche senza alcun “passaggio” assembleare, chieda e ottenga, relativamente all’importo della morosità, “un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”.
E’ sempre e comunque auspicabile che il condominio riesca a trovare, con i condomini morosi, un punto di intesa idoneo a consentire un recupero del credito, ma è sicuramente possibile che questo non avvenga e che l’amministratore, in ottemperanza agli artt. 1129, primo comma, n. 3) cod. civ. e 63 disp. att. cod. civ., si trovi, prima, a munirsi di un’ingiunzione di pagamento, prima, e, poi, a metterla in esecuzione contro il condomino moroso.
Questo porterebbe ad un conflitto, ad un contenzioso tra il condominio e il condomino moroso.
In questo scontro il condominio parte in vantaggio, in quanto l’obbligo del condomino di – per usare le parole dell’art. 1118, terzo comma, cod. civ. – “contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni” non può essere posto seriamente in discussione.
Bisogna, tuttavia, avere presente – e darne conto – due “armi”, che la recente legislazione ha introdotto a beneficio del condomino.
A ben vedere, tuttavia, è corretto considerarle non “armi” nelle mani dei condomini inadempienti, impegnati nel tentativo di resistere alle legittime pretese del condominio, ma autentiche “chiavi di lettura” della situazione, nel contesto di un problema generale, diffuso a livello nazionale. Esiste, infatti, il serio e concreto rischio che si produca un “effetto – domino” e che si inneschi un pericoloso circolo vizioso: i condomini non versano quanto dovuto al condominio, quest’ultimo non paga le imprese fornitrici, a loro volta le imprese fornitrici entrano in crisi e non versano gli stipendi ai lavoratori o li collocano in cassa integrazione o addirittura li licenziano e tutto questo porta, in ultima analisi, alla “creazione” di altri condomini impossibilitati a far frote ai loro obblighi e così via.
Lo scontro tra condomini e condominii: le possibili reazioni dei condominii e le possibili argomentazioni difensive dei condomini
In questo possibile conflitto, una vera e propria “guerra tra poveri”, i condominii potrebbero provare, per scongiurare il rischio di una situazione di difficoltà che oltrepassi il punto di non ritorno, a ricorrere alla costituzione di un fondo cassa ad hoc: mettendo a frutto la disponibilità di quei condomini, i quali non si trovassero in difficoltà, l’assemblea potrebbe deliberare la costituzione di un fondo da usare per “coprire i buchi” causati dalle varie morosità e evitare, così, di causare al condominio, in primis, e all’intero sistema economico, poi, problemi ben più seri.
Da notare che la costituzione di tale fondo cassa ad hoc era stata pensata prima della riforma del condominio del 2012 / 2013 – si pensi a Cass. 18.4.2014 n. 9083 [“nell'ipotesi di effettiva, improrogabile urgenza di trarre aliunde somme, può ritenersi consentita una deliberazione assembleare, la quale tenda a sopperire all'inadempimento del condomino moroso con la costituzione di un fondo - cassa ad hoc, tendente ad evitare danni ben più gravi nei confronti dei condomini tutti, esposti dal vincolo di solidarietà passiva (Cass. 13631/2001; 3463/1975)”] – e, quindi, della collocazione in secondo piano della solidarietà passiva tra condomini, ma non si vedono ragioni per cui tale “strumento” non debba essere più considerato attuale e legittimo.
Per parte loro, i condomini morosi, “aggrediti” dal condominio con l’ingiunzione di pagamento, potrebbero invocare, a loro difesa, l’applicazione dell’art. 3, comma 6 bis, D. L. 23.22020 n. 6, ai sensi del quale “Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Detto altrimenti: i condomini morosi potrebbero tentare di difendersi, giustificando il mancato pagamento con una carenza di liquidità da ricondurre al “rispetto delle misure di contenimento” adottate per contrastare la pandemia del Covid19.
Considerazione finale
Queste brevi deduzioni contribuiscono a rendere ulteriormente chiara la gravità del quadro generale, che la diffusione del Covid19 ha creato e sta ancora causando.
In pari tempo, contribuiscono a rendere ancora più evidente la necessità che si trovi una qualche forma di intervento a supporto non solo e non tanto dell’“universo condominio”, quanto dell’intero sistema economico e sociale italiano, di cui il citato “universo condominio” costituisce una significativa parte integrante.
