LSMI19 Lawgistic: trasporti e logistica
30 gennaio 2019
Trasporti e Logistica

Riforma fallimentare: nuovi grattacapi per vettore e depositario delle merci di terzi

Riforma fallimentare: nuovi grattacapi per vettore e depositario delle merci di terzi

Il nuovo “Codice della crisi d’impresa” approvato il 10 gennaio scorso dal Governo italiano contiene validi e collaudati strumenti di protezione per l’impresa in crisi: un po’ meno per i creditori ed i terzi che avessero a che farci, specie i vettori ed i depositari di merce di un’azienda in difficoltà. Attenzione ad attrezzarsi bene.
E dire che il codice civile (art. 2761) prevede addirittura il privilegio di vettore e depositario sui beni che gli sono stati affidati dal cliente, con facoltà di ritenerli fino a quando il servizio, di deposito o trasporto, non è stato pagato, ovvero di venderli in caso di inadempimento del committente (art. 2756 ultimo comma).

La nuova disciplina della "crisi di impresa"

Durante le recenti crisi, i fallimenti delle imprese sono stati percepiti sempre più rovinosi e costosi per l’intera collettività: in applicazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, il Governo ha approvato la Riforma della disciplina della crisi e dell’insolvenza delle imprese, redatta da magistrati ed esperti del settore. La nuova disciplina sviluppa tutta una serie di strumenti atti a prevenire (ad esempio, il collegio sindacale nelle PMI) ovvero ad anticipare (attraverso informative da parte dei suoi interlocutori istituzionali) la crisi dell’impresa, al fine di ristrutturarne il debito e, se possibile, salvarla, ovvero di accelerane la liquidazione, in modo che non crei ulteriori pregiudizi ai creditori.

Invece, per vettore e depositario delle merci dell'impresa in crisi…

Naturalmente, se l’obbiettivo non è più quello di dichiarare il fallimento con ignominia dell’imprenditore sfortunato bensì, ferme restando le sanzioni penali in caso di bancarotta, di aiutarlo a risollevarsi, mantenendo comunque la par condicio creditorum, allora è evidente che gli organismi privati o pubblici che lo prendono in carico devono essere dotati di adeguati poteri per tutelarlo: ad esempio, l’adozione di adeguate misure protettive, anche prima della messa in liquidazione dell’impresa insolvente, l’obbligo di leale collaborazione da parte dei creditori alla soluzione della crisi d’impresa, che diventa arbitra della prosecuzione o la sospensione dei contatti in corso, la previsione di un equo indennizzo (che sarà riconosciuto al chirografo), al posto del prezzo pattuito. A fronte di tali sacrifici, che talvolta presuppongono la prosecuzione forzosa di contratti di deposito e trasporto divenuti antieconomici per il fornitore, è prevista la mera facoltà, per l’imprenditore in crisi, di richiedere l’autorizzazione al Giudice per pagare le prestazioni essenziali alle eventuale prosecuzione dell’impresa, come spesso sono quelle di logistica e/o di trasporto, possibilmente con nuova finanza e nessuna garanzia sulla prededucibilità dei crediti pregressi, ma solo il rischio di revocatorie estese.

Maggiore attenzione ai committenti

L’intervento legislativo è corposo e meditato, per cui ogni giudizio va rinviato alla sua effettiva applicazione che, nella generalità dei casi, avverrà dopo diciotto mesi dalla sua pubblicazione. Visto che gran parte dei contratti che vengono stipulati nel settore sono privi di termine o a durata pluriennale, i fornitori di servizi di deposito e di trasporto sono senz’altro invitati a prenderne opportuna conoscenza, sia analizzando la situazione dei clienti già in portafoglio, sia adottandosi di strumenti contrattuali e garanzie collaterali che li preservino in caso di crisi aziendali che li dovessero, seppur indirettamente, coinvolgere.
LS LEXJUS SINACTA - VIA LARGA 19, 20122 MILANO

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