LSMI19 Lawgistic: trasporti e logistica
29 novembre 2018
Trasporti e Logistica

Trasporti sempre più costosi: come fare?

Trasporti sempre più costosi: come fare?

Cessato lo slancio della globalizzazione, ma in un mercato in continua espansione, capita sempre più sovente che occorra rinegoziare le tariffe del contratto di logistica o di trasporto: onerosità, hardship e forza maggiore costituiscono i pilastri della discussione.

L’onerosità del contratto di trasporto: cosa dice il Codice civile

Chi si assume l’incarico del trasporto, che sia vettore o spedizioniere, ha ben presente i costi che andrà a sopportare ed è quindi in grado di definire, nel contratto, i contenuti della propria prestazione ed i limiti della propria responsabilità: quella del trasporto è una prestazione di risultato i cui costi vengono considerati anche in altri contratti (si pensi alle spese di consegna nel contratto di compravendita). Possono però esserci casi in cui, durante l’esecuzione del contratto di trasporto, avvengano delle circostanze imprevedibili che obbligano il vettore a fermare o ritardare la consegna della merce trasportata: in questi casi (art. 1686.3 cod. civ.) “il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto è stato iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione al percorso compiuto, salvo che l’interruzione del trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito”.

L’eccessiva onerosità e l’hardship nella logistica e nel trasporto

Più frequentemente, nell’ambito dei rapporti di durata - appalti di servizi di trasporto, somministrazione - l’onerosità della prestazione è stata determinata solo sul piano generale, mediante un tariffario, talvolta omnicomprensivo, di ogni voce di costo: accade poi che, durante il corso del servizio, l’aumento dei costi del vettore, da un lato, e la diminuzione dell’interesse ad usufruirne, dal lato del committente, portino le parti a voler rinegoziare gli originari termini del contratto in corso. In questi casi, il nostro Codice civile consente, rispettivamente, ad una parte di richiedere la risoluzione del contratto ed all’altra parte di offrire un adeguamento del proprio corrispettivo (art. 1467): deve comunque trattarsi di onerosità divenute sinceramente eccessive, dalla tradizionale lesione ultra dimidium (50% del corrispettivo) a quelle particolari, ad esempio, in tema di appalto (10% del prezzo complessivo convenuto: art. 1664) ovvero di autotrasporto (2% di franchigia sulla clausola fuel charge: comma 5 dell’art. 83 bis legge 6.8.2008 n. 133 e succ. modd.).
A completare norme e principi che regolano la materia, voglio citare quelli UNIDROIT facenti ormai parte del diritto internazionale uniforme. Sulla base di questi principi, “ricorre l’ipotesi di hardship quando si verificano eventi che alterano sostanzialmente l’equilibrio del contratto, o per l’accrescimento dei costi della prestazione di una delle parti, o per la diminuzione del valore della controprestazione e:
  • gli eventi si verificano, o divengono noti alla parte svantaggiata, successivamente alla conclusione del contratto;
  • gli eventi non potevano essere ragionevolmente presi in considerazione dalla parte svantaggiata al momento della conclusione del contratto;
  • gli eventi sono estranei alla sfera di controllo della parte svantaggiata;
  • il rischio di tali eventi non era stato assunto dalla parte svantaggiata.”

Sulla scorta di questi presupposti, è consentito alla parte svantaggiata anche di ricorrere al Giudice per riequilibrare, nel prosieguo, il contratto in corso.
LS LEXJUS SINACTA - VIA LARGA 19, 20122 MILANO

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