18 dicembre 2019
TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI: SE MI CARICHI…
Anche dal punto di vista giuridico, il caricamento e la sistemazione delle merci, non solo in magazzino, sono fasi delicate dell’attività logistica e possono coinvolgere la responsabilità di soggetti che talvolta non partecipano direttamente a queste operazioni.
Il Ministero dell’Interno, in una recente Circolare dell’ottobre scorso, diretta agli organi di Polizia, ritorna sull’argomento, già trattato dal Ministero dei Trasporti con il Decreto n. 215/2017, a seguito del recepimento della Direttiva 2014/47/UE.
Affidare a terzi (ad es. cooperative) l’attività di movimentazione della merce all’interno del magazzino e/o la sistemazione del carico sui mezzi vettori può talvolta risultare complicato e pericoloso. Numerose norme in materia di appalto e di trasporto prevedono ormai la responsabilità condivisa, sul piano civile, amministrativo e penale, a seconda dei casi, per chi affida incautamente tali attività a soggetti professionalmente impreparati e/o non adeguatamente istruiti.
L’ipotesi più comune è che, all’interno del magazzino, avvengano degli incidenti sul lavoro, causati dall’errata sistemazione delle merci o delle attrezzature, ovvero dall’utilizzo di muletti in modo improprio, ovvero da parte di soggetti non autorizzati (caso classico, il trasportatore che scende dal camion per caricarsi e scaricare la merce da solo). In queste circostanze, vengono messi alla prova i presidi in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (in prima battuta, il DUVRI) e, in seconda battuta, i modelli 231, sul rispetto delle procedure interne, di istruzione, controllo e sanzione, finalizzate a scongiurare che gli addetti fraternizzino troppo con l’attività che svolgono e con i propri colleghi, al punto da soprassedere sulle cautele più elementari.
La sistemazione del carico sui veicoli commerciali
Per quanto riguarda l’attività di trasporto, va ormai chiarito che questo servizio non si esaurisce alla sola fase di vezione, ma si sviluppa, sul piano organizzativo, sin dal momento del conferimento dell’incarico. Pertanto, l’autista deve essere preliminarmente istruito su dove andare, cosa fare, quali documenti verificare, con chi parlare, cosa firmare.
Poi, la Circolare in esame entra nel merito della questione, ricordando che il Decr. Lgs. n. 286/2005 prevede la responsabilità amministrativa “concorsuale” di committente, caricatore, vettore e proprietario della merce (in genere, il destinatario) anche per le ipotesi di sovrappeso ovvero di errata sistemazione del carico trasportato: quest’ultimo dovrà essere preventivamente conosciuto, in modo che l’automezzo inviato sia adeguato per il carico, il suo pianale fornisca sufficiente attrito (si parla di “moderne soluzioni tecnologiche”) e vengano utilizzate cinghie o catene omologate.
Questo perché, in caso di incidente grave al mezzo vettore, causato dalla non corretta sistemazione del carico trasportato, gli agenti accorsi in loco sono invitati a procedere con “l’acquisizione di documentazione fotografica e descrittiva dello stato della merce con particolare riferimento ai sistemi adottati per l’ancoraggio (tappetini, cinghie e catene, indicando per ciascuno: marca, modello, tipo e omologazione, se presenti) al fine di evidenziare le modalità di sistemazione del carico, l’uso di idonei sistemi di fissaggio, nonché contribuire ad accertare le cause del sinistro e determinare l’attribuzione delle ulteriori responsabilità”.
Non è solo colpa del camionista
Con ciò si confida sia superata la concezione sulla responsabilità esclusiva del vettore e, segnatamente, del suo autista, nei casi inspiegabili di ribaltamenti, perdita del carico trasportato etc., laddove le perizie assicurative e certe sentenze sommarie non tengono conto di norme specifiche di settore ovvero di non conformità nelle procedure di affidamento della merce. In difetto di istruzioni scritte, ovvero di check list adeguate, la responsabilità deve presumersi pertanto estesa almeno al caricatore.
