14 gennaio 2019
Vettore e depositario rispondono dei danni in modo differente: come è possibile
Talvolta, durante un trasporto, la merce viene depositata per qualche tempo in magazzino. Nel caso in cui andasse perduta, chi la ha in custodia risponde entro certi limiti solo se è un vettore, risponde in pieno se è un depositario. Una guida per evitare brutte sorprese in sede di risarcimento dei danni.
Sin dai tempi della Roma antica, chi prendeva in custodia la merce (ex recepto) rispondeva integralmente per la perdita o l’avaria della stessa, se non provava che il sinistro si era verificato per fatto del mittente, a causa della merce stessa, ovvero per alte circostanze assolutamente imprevedibili.
L’ammontare del risarcimento corrisponde al prezzo corrente della merce perduta od avariata.
La situazione del depositario
La questione è piuttosto delicata soprattutto nel caso in cui la merce arrivi in deposito all’interno di contenitori non ispezionabili ovvero su bancali già confezionati, in modo tale da rendere impossibile a chi la riceve di verificare esattamente il carico.
Per queste attività, se non si riesce contrattualmente a limitare le proprie responsabilità, è meglio affidarsi ad una efficace polizza assicurativa.
Invece, il vettore…
Per evitare che la responsabilità vettoriale diventi incontrollabile, norme nazionali e convenzioni internazionali prevedono dei limiti risarcitoria favore del vettore (spesso inteso come chi ha eseguito materialmente il trasporto), generalmente collegati al peso o all’ingombro della merce andata perduta od avariata.
Applicazioni in tema di logistica
Ecco però che, se è un vettore a farlo, i massimali risarcitori opereranno anche nel caso in cui la merce sia perduta od avariata mentre era ancora stivata nel mezzo di trasporto, ovvero se comunque questa prestazione era assolutamente prevalente rispetto a quella di mero deposito.
Si pensi alla attività di distribuzione attraverso transit point: la merce è prevalentemente in viaggio, ma non è escluso che si fermi in un deposito, per qualche tempo, ovvero in occasione di un trasbordo.
Ecco perché occorre capire bene quali sono le eventuali limitazioni risarcitorie del soggetto al quale è affidata la prestazione logistica, o parte di essa.
Meglio definire la questione subito e sul piano contrattuale: l’intervento successivo da parte delle assicurazioni può riservare amare sorprese.
